Rapporti di lavoro

Lavoro agile, arrivano le regole e le tutele nel settore privato

di Giorgio Pogliotti

Nel giorno della spaccatura tra i sindacati sulla manovra, le parti sociali raggiungono un accordo sul Protocollo con le linee di indirizzo sullo smart working per la contrattazione collettiva nel privato. Per il post emergenza, l’intesa raggiunta tra imprese e sindacati, con la regia del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, prevede di muoversi nel solco della disciplina della legge 81/2017, dando spazio ai contratti nazionali, aziendali o territoriali, nel rispetto degli accordi collettivi in essere.

Superato lo stato d’emergenza (durante il quale il ricorso al lavoro agile avviene su scelta unilaterale del datore di lavoro) si stabilisce che l’adesione avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale scritto, fermo restando il diritto di recesso. L’eventuale rifiuto del lavoratore non può far scattare il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né può rilevare sul piano disciplinare. L’accordo individuale (che tra l’altro dovrà indicare la durata, che può essere a termine o a tempo indeterminato; l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali) deve adeguarsi ai contenuti dell’eventuale contrattazione collettiva di riferimento ed essere coerente con la disciplina di legge e con il Protocollo.

Viene confermato il principio secondo cui, lo svolgimento della prestazione in modalità agile non deve incidere sugli elementi contrattuali in essere quali livello, mansioni, inquadramento professionale e retribuzione. Ciascun lavoratore agile ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo (comprese forme di welfare aziendale e di benefit previsti dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità, premi di risultato), riconosciuto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni solo in presenza. Salvo esplicita previsione dei contratti, durante le giornate di lavoro agile di norma non sono previste prestazioni di lavoro straordinario.

Per il ministro Orlando è «importante creare il massimo della coesione, dell’unità della convergenza degli interessi in vista di un equilibrio che corrisponde all’interesse di carattere generale», con riferimento al metodo seguito per il confronto con le parti. «L’accordo sul protocollo sul lavoro agile è un segnale importante e positivo - ha dichiarato Maurizio Stirpe, vicepresidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali-, è la prova che, quando le parti sociali esercitano il proprio ruolo, e il Governo si rende disponibile a costruire con loro una adeguata sintesi, i risultati si ottengono in tempi brevi e senza inutili polemiche. Mi auguro che sia una esperienza replicabile, l’inizio di una stagione feconda, pragmatica. Focalizzata sulle cose da fare».

Tania Scacchetti (Cgil) sottolinea «l’obiettivo di rendere maggiormente strutturale il ricorso al lavoro agile anche dopo l’emergenza»; per il leader della Cisl, Luigi Sbarra «l’accordo quadro “leggero” è la strada più adatta, per orientare la contrattazione collettiva e non sostituirsi ad essa»; secondo Tiziana Bocchi (Uil) il testo rappresenta «il punto di arrivo delle diverse posizioni di tutte le parti presenti al tavolo».

Tornando al Protocollo, la giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per «l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda». La prestazione di lavoro agile può essere articolata in fasce orarie, individuando la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa (vanno adottate specifiche misure tecniche e organizzative per garantire la fascia di disconnessione). Per assenze legittime (malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali non è obbligato a prenderle in carico.

Il lavoratore è libero di individuare il luogo dove svolgere la prestazione in modalità agile, purché consenta la prestazione in condizioni di sicurezza e riservatezza (la contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei). Fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria per assicurare al lavoratore la disponibilità di strumenti che siano idonei all’esecuzione della prestazione e sicuri per l’accesso ai sistemi aziendali. Le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita al lavoratore agile sono a carico del datore di lavoro che ne resta proprietario.

Infine due richieste delle parti sociali: un incentivo per le aziende che regolamentano il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello, prevedendo un utilizzo equilibrato tra lavoratrici e lavoratori in un’ottica di sostenibilità ambientale. E sull’invio delle comunicazioni obbligatorie dell’accordo individuale, la richiesta è di proseguire l’attuale regime semplificato.

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