Rapporti di lavoro

Green pass consegnato all’azienda solo se semplifica i controlli

di Aldo Bottini

La facoltà del lavoratore, prevista in sede di conversione del Dl 127/2021, di richiedere la consegna al datore di lavoro di copia del green pass, con conseguente esonero da controlli per tutto il periodo di validità del certificato, continua a far discutere.

Si tratta di una norma che effettivamente può risolvere alcuni dei problemi operativi che si sono manifestati al momento dell’introduzione del green pass nei luoghi di lavoro, ad esempio per quel che riguarda i lavoratori che operano all’esterno delle sedi aziendali. Tuttavia in diverse realtà, dove nel frattempo sono stati implementati sistemi di controllo rivelatisi tutto sommato meno complessi del previsto, l’introduzione di ulteriori adempimenti e procedure per la raccolta delle certificazioni rischia di complicare piuttosto che semplificare la gestione delle verifiche.

Ci si è quindi chiesto se il datore possa rifiutarsi di prendere in consegna la certificazione, continuando a operare i controlli con le consuete modalità. Ci sono buoni motivi per ritenere che la risposta possa essere positiva.

Anzitutto la lettera della norma: i lavoratori «possono richiedere di consegnare» (e non semplicemente “possono consegnare”) il green pass. E poi (soprattutto) l’espressa enunciazione della finalità di tale richiesta (e dell’intervento legislativo), che consiste nella semplificazione e razionalizzazione delle verifiche. È ragionevole che, laddove la consegna, invece di costituire una semplificazione, si risolvesse in una complicazione logistica e/o procedurale, si possa riconoscere al datore di lavoro un margine di discrezionalità nell’accogliere o meno la richiesta del lavoratore. In questo senso si sono pronunciate tanto Confindustria (Nota di aggiornamento del 22 novembre) quanto Abi (circolare del 24 novembre).

Naturalmente, qualora si ritenga di accogliere le richieste, dovranno essere modificate le procedure esistenti e osservate particolari cautele nel trattamento del dato che viene acquisito. La legittimità di tale acquisizione non esonera infatti il datore dall’osservanza delle misure di sicurezza e dagli adempimenti prescritti dalla normativa privacy. Dovrà essere anzitutto integrata la procedura green pass esistente, indicando, tra l’altro:

le modalità di consegna della certificazione (meglio evitare l’invio via mail, che presenta rischi di diffusione incontrollata) e i soggetti formalmente autorizzati a riceverlo;

i tempi e le modalità di conservazione della copia del green pass, che dovranno essere tali da garantire la massima riservatezza del dato sanitario;

l’obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente l’eventuale perdita di validità della certificazione.

Andrà poi predisposta e rilasciata al lavoratore, al momento della consegna della copia, l’informativa privacy, che dovrà contenere tutte le informazioni relative al trattamento.

Infine, dovranno essere integrate le lettere di incarico ai soggetti (interni ed esterni) addetti al controllo, ai quali saranno segnalati i nominativi degli esenti e la durata di tale esenzione. Come si vede, va messo in conto nell’immediato un possibile aggravio procedurale e organizzativo, che va valutato e soppesato, nella situazione concreta, con l’effettivo beneficio in termini di semplificazione e razionalizzazione delle verifiche.

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