Rapporti di lavoro

Le festività di Capodanno e dell’Epifania in busta paga

di Michele Regina

Nel mese di gennaio ricorrono sia la festività di Capodanno (1° gennaio), sia dell'Epifania (6 gennaio).
La prima è caduta di sabato e la seconda di giovedì.
La normativa prevede un trattamento economico specifico per il lavoro prestato nelle festività e la contrattazione collettiva vigente di riferimento ne dettaglia il relativo trattamento.
Quando le festività sono godute senza prestazione lavorativa deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (di solito operai per alcuni settori e/o lavoratori in somministrazione quando non retribuiti in misura fissa) un trattamento economico di festività rapportato a un sesto della retribuzione settimanale.
Quando la festività non coincide con la domenica- come in entrambi i casi in commento - nessun trattamento aggiuntivo è dovuto agli impiegati e agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, in quanto detta festività è già compresa nello stipendio mensile.
Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto, oltre al compenso spettante di cui sopra, anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato.
Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:
– a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Il trattamento economico per la festività è invece a carico della Cassa per i lavoratori:
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.
In caso di festività retribuite è riconosciuto il diritto alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare, che dal prossimo mese di marzo sarà corrisposto direttamente dall'Inps quale Auu ( assegno unico e universale).
Quanto il lavoratore riceve quale remunerazione per le festività, sia godute sia non godute, è soggetto ai contributi previdenziali con relativa ritenuta sociale a carico del dipendente. Il corrispettivo per le festività, al netto della ritenuta sociale Inps, è parimenti soggetto a Irpef unitamente alla retribuzione del periodo di paga in corso.

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