Rapporti di lavoro

Sanzione da 500 a 2.500 euro per chi omette la comunicazione

L’importo è per ciascun lavoratore coinvolto. Non può scattare la diffida

di S.Ro.

Sanzioni pesanti per i commettenti che omettono la comunicazione del lavoro autonomo occasionale. Il Dl 146/2021 ha previsto che in caso di violazione dell’obbligo, si applichi la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si potrà applicare la procedura di diffida prevista dall’articolo 13 del Dlgs 124/2004. Le sanzioni, dunque, potranno essere più di una laddove gli obblighi di comunicazione omessi riguardino più lavoratori e potranno essere applicate anche quando il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione, senza che ne sia stata fatta una nuova. Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento, prima dell’inizio dell’attività del prestatore. Se il committente sbaglia od omette di indicare i contenuti minimi della comunicazione (ad esempio il luogo della prestazione o la data di inizio e il presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio) potrà integrare o annullare la comunicazione, ma sempre prima dell’inizio della prestazione, pena l’applicazione della sanzione amministrativa. Il meccanismo è lo stesso previsto per le comunicazioni del lavoro intermittente. La nota dell’Inl 29 dell’11 gennaio 2022 ha precisato che eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

La comunicazione deve avvenire tramite Sms o per posta elettronica e comunque con le modalità indicate dall’articolo 15 del Dlgs 81/2015 già in uso per i rapporti di lavoro intermittente. Il ministero del Lavoro aggiornerà gli applicativi in uso per consentire una semplificazione degli adempimenti. Fermo restando che nella fase iniziale la comunicazione dovrà essere fatta attraverso gli indirizzi email degli Ispettorati territoriali del lavoro del luogo dove si svolge la prestazione, in futuro non si può escludere che i canali saranno gli stessi del lavoro intermittente, come stabiliti dal Dm del 27 marzo 2013, ossia il servizio informatico di Cliclavoro o l’email di posta certificata con l’invio del modello Unintermittente.

Alla sanzione non potrà applicarsi la diffida con il pagamento del minimo dell’importo previsto (500 euro), ma, in base all’articolo 16 della legge 689/1981, la sanzione sarà pari ad 833,33 euro (un terzo del massimo, in quanto più favorevole del doppio del minimo) per ogni lavoratore e per ogni comunicazione omessa, con pagamento entro 60 giorni. Sarà necessario chiarire se la sanzione possa riferirsi al lavoratore, a prescindere dal numero di comunicazioni omesse o errate. Con la comunicazione del lavoro autonomo occasionale prima dell’inizio della prestazione non si potrà contestare la sanzione per lavoro nero, fermo restando che in mancanza degli elementi dell’autonomia si potrà comunque procedere a una riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato, con recupero dei contributi previdenziali omessi.

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