Rapporti di lavoro

L’obbligo del collocamento mirato si assolve anche con la somministrazione

di Michele Regina

Per i datori di lavoro e i loro intermediari il 31 gennaio 2022 è l'ultimo giorno per inviare, esclusivamente per via telematica, agli uffici competenti il prospetto informativo sulla situazione occupazionale ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa sul lavoro dei disabili.

Obbligati all'invio del prospetto informativo sono solamente i datori di lavoro per i quali sono intervenuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'invio del prospetto cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Quindi tutti i datori di lavoro pubblici e privati con più di 15 dipendenti, direttamente o tramite i loro intermediari professionisti, sono tenuti all'invio nel caso in cui vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto al prospetto inviato l'anno precedente tali da modificare l'obbligo o incidere sul computo della quota di riserva.

È utile ricordare che, ove vi siano scoperture infrannuali o dall'invio del prospetto che fotografa lo status quo al 31 dicembre, i datori di lavoro interessati devono assolvere all'obbligo con l'assunzione della categoria riservataria entro 60 giorni. Le scoperture, dalla vigenza del Testo unico dei contratti (Dlgs 81/2015), possono essere assolte anche con il rapporto in somministrazione.

Appare utile effettuare una ricognizione per inquadrare la normativa. L'articolo 4, comma 1, della legge 68/1999 individua i lavoratori che non sono computabili agli effetti della determinazione del numero di soggetti con disabilità da assumere e ricomprende tra questi i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore. Il decreto legislativo 81/2015 conferma quanto già previsto in materia dal decreto Biagi, e cioè che il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Quindi i lavoratori somministrati non vengono conteggiati nell'organico dell'utilizzatore per il calcolo delle quote di riserva per l'assunzione previo collocamento mirato.

Ma il legislatore del Jobs act -in particolare il Testo unico dei contratti citato - all'articolo 34, comma 3, ultimo periodo, ha previsto in senso innovativo che, in caso di somministrazione di lavoratori con disabilità per missioni di durata non inferiore a 12 mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva. Detta missione deve essere continuativa presso lo stesso utilizzatore e quindi nascere con rapporto di 12 mesi. In questo caso specifico il lavoratore disabile è computato dall'utilizzatore nei propri obblighi di riserva e quindi senza effettuare un'assunzione diretta. In ogni caso è sempre utile verificare a livello territoriale con i collocamenti mirati eventuali situazioni particolari.

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