Rapporti di lavoro

Durc negativo per compensazioni di contributi con crediti fiscali: interrogazione al Mef

di Manuela Baltolu

Nella seduta del 22 aprile 2022 della Camera dei deputati è stata presentata l'interrogazione 5-07943, ai ministri dell'Economia e delle Finanze nonché del Lavoro e Politiche sociali, con cui si chiede «se il Governo non intenda adottare iniziative normative per dettare disposizioni interpretative dell'articolo n. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 in cui si chiarisca che la compensazione ivi prevista non debba riguardare lo stesso ente e che, con il riferimento a «medesimi soggetti», si intende affermare che la compensazione debba avvenire con crediti vantati nei confronti degli enti indicati dal comma 1 del citato articolo n. 17, non tra crediti e debiti rispetto allo stesso ente e quindi esclusivamente della stessa natura».

Sul Quotidiano lavoro dell’11 marzo (Durc irregolare se i debiti contributivi vengono compensati con crediti di altra natura), si era dato atto di due pronunce giurisprudenziali (ordinanza 1251/2022 del Tribunale di Brescia e sentenza 2207/2021 del Tribunale di Milano) che affermavano, entrambe, la mancanza nel nostro ordinamento di una norma che consentisse esplicitamente la compensazione "orizzontale" di partite di diversa natura, mettendo improvvisamente in discussione una prassi ormai consolidata da oltre 20 anni, basandosi su un' interpretazione quantomeno restrittiva dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 241/1997 che non teneva minimamente conto del testo della legge delega di tale decreto attuativo, ovvero la legge 662/1996, la quale, all’articolo 3, comma 134, lettera b), invitava il legislatore a procedere alla «unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso; effettuazione di versamenti unitari, anche in unica soluzione, con eventuale compensazione, in relazione alle esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, delle partite attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti a cura dell'ente percettore».

L'interrogazione prosegue affermando che l'Inps sta notificando in questi giorni atti di «accertamento d'ufficio della contribuzione versata mediante compensazione indebita» con i quali richiede il riversamento di contributi compensati con crediti fiscali (senza discutere della «genuinità» degli stessi), ritenendo che il «versamento della contribuzione dovuta all'Inps è avvenuto in violazione dell'articolo n. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997».

Tale orientamento risulta peraltro anche in palese contrasto con la risoluzione dell'agenzia delle Entrate 452/2008, nella quale si stabilisce che «nell'ipotesi di compensazione del credito tributario con debiti previdenziali, mediante modF24, il sistema informativo procede automaticamente all'imputazione della somma nella contabilità dell'ente beneficiario (Inps), contro addebito a carico dell'ente depositario del credito (Erario)», nonché con la circolare del ministero delle Finanze 101/2000 nella quale si afferma che, in caso di indebita compensazione di debiti previdenziali con crediti tributari, al fine di ripristinare la corretta posizione è necessario (e sufficiente) che i contribuenti riversino il credito tributario indebitamente compensato e non, invece, il debito previdenziale, il quale è definitivamente assolto dal «giroconto» previamente effettuato dall'erario a beneficio dell'Inps.

La problematica è stata sollevata anche dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro durante il tavolo tecnico con l'agenzia delle Entrate del 23 marzo, nella cui relazione informativa, al paragrafo "Compensazione di obbligazioni previdenziali con crediti di natura fiscale" si legge: «Sono state analizzate le recenti sentenze, la 1251/2022 del 22/02/2022 Tribunale di Brescia e la 207 del 19 ottobre 2021 Tribunale di Milano, in merito al disconoscimento del Durc in caso di compensazione di debiti previdenziali con crediti di natura fiscale. L'agenzia delle Entrate si è riservata di valutare in concreto la portata delle suddette sentenze e le eventuali iniziative che sarà possibile e opportuno intraprendere».

Si auspica che i ministri interpellati e l'Agenzia pongano ora un punto fermo sulla vicenda.

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