Rapporti di lavoro

Staffetta generazionale finanziata dai fondi bilaterali

di Enzo De Fusco

I fondi di solidarietà bilaterale possono prevedere anche prestazioni per gestire la staffetta generazionale. Lo stabilisce l’emendamento 12.0.22, già approvato, al decreto legge 21/2022 e che dovrebbe essere licenziato domani dall’aula.

La nuova norma modifica l’articolo 26 del decreto legislativo 148/2015, introducendo al comma 9, la lettera c-bis) secondo cui i fondi di solidarietà bilaterali, compresi quelli che occupano almeno un dipendente, possono avere la finalità di «assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni consentendo l’assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni, compiuti presso il medesimo datore di lavoro».

Questa nuova previsione si aggiunge alle altre finalità già assicurate dal comma 9 ai fondi di solidarietà bilaterali, ossia:

a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;

b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.

Analizzando la nuova norma, l’emendamento prevede l’esercizio di “un’opzione”. Questo sembrerebbe portare a dire che il normale versamento contributivo già richiesto dal fondo di solidarietà bilaterale alle aziende del settore che risultano iscritte, può essere utilizzato dal fondo anche per riconoscere prestazioni per accompagnare al prepensionamento i lavoratori che si trovino entro tre anni dalla vecchiaia o dalla anticipata; e ciò in alternativa alla prestazione straordinaria di prepensionamento, alla prestazione integrativa rispetto a quella di legge e alla formazione. D’altronde, la norma non prevede un onere aggiuntivo per questa nuova finalità.

In definitiva, spetta ai fondi di solidarietà bilaterali, nel quadro del finanziamento esistente, assicurare questa nuova prestazione alternativa, tenendo presente che la prestazione è a carico esclusivo del fondo di appartenenza e deve essere riconosciuta nel rispetto dell’equilibrio del fondo stesso e della sua sostenibilità finanziaria.

Il prepensionamento anticipato, fino a tre anni prima rispetto alla pensione di vecchiaia o anticipata, è previsto per consentire «l’assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni, compiuti presso il medesimo datore di lavoro».

In realtà la presenza della virgola dopo il requisito di 35 anni sembra alterare il significato della disposizione che, al contrario, parrebbe orientata a stabilire il semplice principio secondo cui il medesimo datore di lavoro, a fronte del pensionamento anticipato dei lavoratori, deve garantire l’assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni.

Va precisato, però, che la norma non indica la tipologia contrattuale da utilizzare.

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