Rapporti di lavoro

Nuove regole per la tutela dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti in caso di emergenza

di Mario Gallo

La disciplina sulla salute e la sicurezza sul lavoro è in continua evoluzione. Infatti, dopo la recente "mini riforma" del decreto legislativo 81/2008, operata dal Dl 146/2021 e dalla sua legge di conversione 215/2021, arriva ora un altro importante provvedimento sul versante della tutela dagli agenti fisici.

Con il decreto dei ministri dell'Interno, del Lavoro, della Salute e della Transizione ecologica 22 aprile 2022 (in Gazzetta Ufficiale numero 105 del 6 maggio) sono stabilite le modalità e i livelli di esposizione dei lavoratori e del personale d'intervento in caso di emergenza derivante da radiazioni ionizzanti. Tale decreto, che dà attuazione all'articolo 124, comma 12, del Dlgs 101/2020, mira, infatti, a tutelare i lavoratori che sono suscettibili d'incorrere in un'esposizione professionale di emergenza, comportante il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti.

Occorre precisare che le radiazioni ionizzanti hanno raggiunto, ormai, un vasto impiego non solo nel campo sanitario e della ricerca ma anche in quello industriale e, per tale motivo, la direttiva 2013/59/Euratom ha stabilito nuovi principi di tutela che sono stati recepiti dall'Italia con il Dlgs 101/2020.

Indicazioni generali finalizzate alla limitazione dell'esposizione di emergenza

Proprio l'articolo 124 del Dlgs 101/2020 detta specifiche disposizioni in materia di esposizioni accidentali o di emergenza, tra l'altro, obbligando il datore di lavoro a sottoporre i lavoratori e gli addetti alle emergenze a programmi preventivi d'informazione, di formazione e di addestramento, concentrati essenzialmente sulle procedure da seguire e i dispositivi di protezione da utilizzare. Il decreto 22 aprile 2022, in vigore dallo scorso 7 maggio, integra quindi tali norme, stabilendo, all'articolo 3, una serie d'indicazioni generali finalizzate alla limitazione dell'esposizione di emergenza tra cui, ad esempio, la valutazione dell'efficacia delle strategie e delle azioni attuate e il loro adeguamento alla situazione esistente, mentre all’articolo 4 sono elencate le principali attività che determinano esposizione professionale di emergenza per lavoratori e il personale di intervento. Inoltre, l'articolo 6 fornisce un'elencazione di misure di protezione considerati efficaci (si veda anche l’articolo 173 del Dlgs 101/2020) come la delimitazione e suddivisione dell'area operativa all'interno della quale è presente una condizione che possa determinare un'esposizione a dosi superiori ai limiti previsti per le diverse categorie.

Valutazione dello scenario operativo e squadre speciali d'intervento

A monte, il decreto prevede, poi, l'obbligo della valutazione dello scenario operativo (articolo 5), incentrata su una serie complessa di numerosi parametri tecnici (tipologia delle radiazioni ionizzanti, Dpi, caratteristiche del sito, eccetera), ma anche quello d'istituire squadre speciali di emergenza (articolo 8). Si osservi, infine, che a quanto sembra di capire, la designazione in tali squadre dovrebbe avvenire su base volontaria e agli addetti sono applicate anche le tutele previste dai commi 4, 5, 6, e 7 dell'articolo 124 del Dlgs 101/2020.

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