Rapporti di lavoro

Niente detrazione Iva per il welfare aziendale

di Simona Ficola e Benedetto Santacroce

Servizi di welfare aziendale non detraibili ai fini Iva. Così la risposta a interpello 273/2022 delle Entrate che individua la disciplina fiscale applicabile ai servizi di welfare prestati ai dipendenti, sia relativamente alle imposte dirette che all’Iva e, dopo una disamina della norma unionale e di quella domestica in tema di diritto a detrazione, richiamando anche le pronunce della Corte di giustizia Ue, arriva a sostenere che l’imposta assolta sugli acquisti sia indetraibile. Ciò in quanto, la detraibilità dell’Iva è ammessa se l’imposta è stata assolta relativamente ad acquisti/operazioni che sono inerenti all’esercizio delle attività svolte, nel senso che il bene acquistato è strumentale all’attività d’impresa svolta dal soggetto passivo ed afferente ad operazioni imponibili (effettuate o che saranno effettuate in periodi di imposta successivi) o ad esse assimilate dalla legge ai fini dell’esercizio della detrazione.

Secondo l’ufficio, tale nesso non sussisterebbe. A supporto di tale affermazione, l’ufficio richiama la norma Iva secondo cui le prestazioni di assistenza sociale e sanitaria rese gratuitamente ai dipendenti non sono soggette a imposta e, pertanto, i relativi acquisti non sarebbero inerenti ad operazioni imponibili effettuate a valle.

Tuttavia, gli stessi giudici unionali e la Suprema corte arricchiscono il tema di ulteriori pronunce, ammettendo un diritto a detrazione anche qualora non possa essere ricostruito un nesso immediato e diretto tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle e ciò quando i costi dei servizi in questione fanno parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, sono elementi costitutivi del prezzo dei prodotti o dei servizi che esso fornisce.

Ebbene, è la stessa Agenzia che nella risposta in commento, qualifica tali servizi come spese integralmente deducibili dal reddito ai sensi dell’articolo 95 del Tuir, e come tali inerenti all’attività di impresa.

Si dovrebbe sostenere, quindi, che la fornitura dei beni e servizi prevista da una politica di welfare a favore dei dipendenti mira a soddisfare anzitutto le esigenze dell’imprese, mentre il vantaggio personale che il lavoratore ne trae risulta soltanto accessorio rispetto ad esse. Di conseguenza, sembrerebbe garantita la sussistenza di quel nesso economico tra gli acquisti di tali beni/servizi a vantaggio del dipendente e il complesso dell’attività economiche svolte dall’istante, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva.

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