Rapporti di lavoro

Bonus 200 euro dall’Inps anche ai lavoratori dipendenti

di Barbara Massara

È variegata la platea dei destinatari dell’una tantum di 200 euro introdotta dal Dl aiuti (50/2022) che saranno indennizzati direttamente dall’Inps, per lo più a seguito di domanda e dopo l’acquisizione dei flussi uniemens di luglio prossimo.

Regola comune per tutti è che l’indennità è corrisposta una sola volta per soggetto, anche laddove lo stesso ricada in più di una categoria di quelle previste dall’articolo 32 o sia un dipendente tutelato dall’articolo 31 del decreto. Inoltre l’importo non costituisce reddito e non potrà essere né ceduto, né pignorato, né sequestrato.

In questa platea eterogenea ci sono anche i pensionati, i percettori di reddito di cittadinanza o di Naspi o Dis-coll, nonché numerose categorie di lavoratori, di cui alcuni dipendenti. E quest’ultimo aspetto suscita qualche perplessità su come si dovranno comportare i datori di lavoro, dato che, in base all’articolo 31, sono tenuti a riconoscere i 200 euro a chi almeno una volta, nel primo quadrimestre 2022, ha beneficiato dello sgravio contributivo dello 0,8 per cento.

Lavoratori dipendenti

I domestici saranno indennizzati dall’Inps e, in quanto non beneficiari dell’esonero dello 0,8% non possono essere indennizzati dal datore di lavoro.

Le altre categorie di dipendenti, individuate dai commi 12-14 dell’articolo 32, dovrebbero essere indennizzate dall’Inps solo qualora non lo siano già state nel mese di luglio da parte del datore di lavoro secondo quanto disposto dall’articolo 31. È questa una possibile chiave di lettura combinata degli articoli 31 e 32, applicabile al caso in cui un lavoratore dipendente appartenga anche a una delle categorie elencate dall’articolo 32, posto che il 31 esclude l’obbligo di indennizzo a carico del datore di lavoro limitatamente ai dipendenti pensionati e a quelli appartenenti a nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

A luglio un datore di lavoro potrebbe cioè avere alle dipendenze dei lavoratori stagionali, a termine o intermittenti, degli iscritti all’ex Enpals o di altre categorie che l’Inps dovrebbe pagare in via sussidiaria dopo aver verificato, dal flusso uniemens di luglio 2022, che non abbiano già ricevuto l’una tantum dal datore di lavoro, il quale, ripetiamo, secondo l’articolo 31 deve verificare che i dipendenti non siano anche pensionati o componenti un nucleo familiare che riceve il reddito di cittadinanza. Al datore di lavoro, per come è scritto il decreto legge, non spetta alcuna altra verifica nei confronti dei lavoratori in merito a una duplice titolarità dei requisiti per l’una tantum. Di conseguenza, se queste persone hanno beneficiato dello sgravio dello 0,8% nel primo quadrimestre, il datore di lavoro dovrebbe corrispondere i 200 euro.

A coloro che nel 2021 siano stati beneficiari dell’indennità Covid prevista dall’articolo 10, commi 1-9, del Dl 41/2021 (decreto Sostegni) e dell’articolo 42 del Dl 73/2021 (Sostegni-bis) l’Inps pagherà i 200 euro in automatico, mentre per gli altri l’indennità sarà erogata su richiesta, a condizione che nel 2021 abbiano avuto almeno 50 giornate lavorative o 50 contributi settimanali ed un reddito non superiore a 35mila euro,

Autonomi

Tra i lavoratori autonomi indennizzati dall’Inps, oltre ai co.co.co ex articolo 409 del Codice di procedura civile con contratti attivi al 18 maggio 2022 e relativo reddito 2021 non superiore a 35mila euro, e agli iscritti all’ex Enpals, vi sono gli occasionali (articolo 2222 del Codice civile) e gli incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla gestione separata. Laddove anche questi lavoratori siano stati destinatari dell’indennità Covid nel corso del 2021, l’erogazione dei 200 euro sarà automatica da parte dell’Inps. In caso contrario, la corresponsione avverrà previa domanda, nel rispetto delle ulteriori condizioni richieste.

I lavoratori autonomi occasionali devono risultare privi di altra forma previdenziale obbligatoria, essere iscritti all’Inps al 18 maggio 2022 e con almeno un contributo mensile accreditato nel 2021.

Gli incaricati delle vendite a domicilio titolari di partita Iva, iscritti alla gestione separata, devono invece aver conseguito nel 2021 un reddito superiore a 5mila euro.

I destinatari

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