Rapporti di lavoro

La Cigs del Fondo trasporto aereo trova spazio nei flussi uniemens

di Gianfranco Nobis

Dal mese di giugno 2022 le imprese del trasporto aereo e dei sistemi aeroportuali dovranno aggiornare le modalità di compilazione dei flussi uniemens al fine di dar seguito alle nuove modalità il pagamento della prestazione di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Attraverso la circolare Inps 61/2022 del 24 maggio sono state, infatti, fornite le indicazioni per la valorizzazione dei flussi uniemens a cui e imprese che rientrano nel campo di applicazione del decreto interministeriale 95269 del 7 aprile 2016 dovranno attenersi.

In particolare, il nuovo sistema di comunicazione, implementato al fine di allineare e omogenizzare la gestione della Cigs in tutti settori, consentirà una gestione amministrativa più rapida, nonché di realizzare il pagamento della prestazione a favore dei lavoratori sospesi in tempi minori, grazie alle informazioni che l'Inps potrà riscontrare dall'interno dei flussi uniemens dei lavoratori interessati.

A tal fine, le imprese in possesso del codice autorizzazione 4P dovranno valorizzare, dal mese di giugno 2022, all'interno dell'elemento InfoAggcausaliContrib delle denunce individuali uniemens dei lavoratori gli elementi: CodiceCAusale, IdentMotivoUtilizzoCausale, AnnoMeseRif e ImportoAnnoMeseRif indicando rispettivamente il codice FSTA, il valore N, il periodo di riferimento e la retribuzione del lavoratore da porre alla base del calcolo della prestazione spettante. Tali elementi andranno compilati anche per le mensilità di aprile e maggio 2022, valorizzando l'orario contrattuale previsto dal Ccnl.

La retribuzione del lavoratore da indicare all'interno dell'elemento ImportoAnnoMeseRif dovrà essere determinata e valorizzata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 95269/2016, ovvero attraverso la media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite nei dodici mesi precedenti l'istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario (l'allegato 1 alla circolare 62/2022 contiene l'algoritmo di calcolo da utilizzare). A tal fine, come già chiarito con la circolare 132/2016, nella determinazione della retribuzione bisognerà neutralizzare le eventuali ore di assenza, anche per eventi di Cigs a zero ore.

Per le domande d'intervento del fondo, presentate a decorrere dal primo giungo 2022, l'Inps, a valle di una serie controlli automatizzati, disporrà in automatico il pagamento della prestazione dovuta al lavoratore, mentre per tutte le domande presentate in precedenza, le aziende dovranno continuare a inviare i file mensili già in uso contenenti le informazioni aggiuntive necessarie.

L'Inps conferma che alla data del 24 maggio 2022 restano invariate le modalità di richiesta d'integrazione salariale in deroga che ricadono nelle previsioni del messaggio 1336/2021 (eventi di cassa compresi nel periodo emergenziale 1° gennaio 2020-31 marzo 2022) per le quali le imprese dovranno continuare ad avvalersi delle modalità pubblicate con la circolare 132/2016. Per le domande di cassa integrazione in deroga escluse dalle previsioni del messaggio 1336/2021 decorrenti dal primo aprile 2023, bisognerà invece attendere l'emanazione di un successivo messaggio.

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