Rapporti di lavoro

Non imponibili tablet e costo del test di ingresso a scuola

di Marco Strafile

Non imponibile il rimborso per l’acquisto di tablet ai figli dei dipendenti. Il caso oggetto dell’interpello 294/2022 riguarda una società che, nell’ambito delle policy di gruppo volte a sostenere i dipendenti trasferiti all’estero con figli in età scolare, al fine di promuovere la loro istruzione e formazione, nonché l’inserimento nel nuovo Paese, intende introdurre a favore di tali lavoratori il rimborso delle seguenti spese:

acquisto di laptop/tablet come parte integrante del materiale didattico;

contributo per il test d’ingresso di ammissione alla scuola.

L’agenzia delle Entrate ritiene tali erogazioni non imponibili in base all’articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del Tuir. Nello specifico, l’amministrazione finanziaria, richiamando la risoluzione 37/2021, ricorda come non sia imponibile il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per l’acquisto di pc, laptop e tablet quali strumenti necessari previsti dai regolamenti di istituto, per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione, ovvero per garantire la frequenza nella “classe virtuale” e, conseguentemente, la relazione tra docenti e discenti.

Caratteristiche che si ritrovano nella fattispecie in esame, in quanto negli accordi sottoscritti tra genitori degli studenti e la scuola è previsto l’utilizzo di tali strumenti al fine di «integrare la tecnologia nell’insegnamento e nell’apprendimento in modo da supportare la missione educativa della scuola».

Con riguardo al rimborso del costo di iscrizione per il sostenimento del test di ingresso, l’Agenzia ritiene lo stesso esente in quanto rientrante tra le spese sostenute per la frequenza scolastica.

Affinchè i benefit indicati dalla lettera f-bis) risultino detassati – ricorda l’Agenzia - è necessario che l’offerta sia rivolta alla generalità o a categorie di dipendenti, con esclusione quindi delle erogazioni rivolte ad personam; tale requisito viene considerato realizzato nel caso in esame, dato che i dipendenti trasferiti all’estero (analogamente a quanto previsto nella risoluzione 378/2007 per la categoria dei lavoratori expatriates) possono rappresentare una categoria, espressione da intendere «con riferimento a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, di un certo livello o di una certa qualifica), a prescindere dalla circostanza che in concreto solo alcuni di essi ne fruiscano».

L’interpello 294/2022 è da guardare con particolare favore, in quanto conferma un approccio al passo con i tempi da parte dell’Agenzia su temi riguardanti i benefit erogati nell’ambito dell’offerta scolastica rispetto alla quale la tecnologia rappresenta sempre più un elemento integrato nei servizi di educazione e istruzione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©