Rapporti di lavoro

Studenti extracomunitari: attività lavorativa con limite orario settimanale

di Antonella Iacopini

Consentita l'attività lavorativa agli studenti extracomunitari, purché svolta con orario part time rispettando entrambi i limiti temporali previsti dall'articolo 14, comma 4, del Dpr 394/199, ovvero con contratti di lavoro che, oltre a restare al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore, prevedono un'articolazione oraria settimanale non superiore alle 20 ore. Pertanto, qualora il titolare del permesso per motivi di studio intenda lavorare per un numero di ore superiore ai limiti anzidetti, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione dello stesso in permesso per motivi di lavoro.
Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall'Ispettorato nazionale del lavoro con nota 1074 del 24 maggio 2022, acquisito il parere del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.
Il legislatore ha infatti riconosciuto ai cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno per motivi di studio la possibilità di svolgere attività di lavoro subordinato, ma stabilendo precise limitazioni temporali. In particolare, l'articolo 14 sopra richiamato, al comma 4, stabilisce che «il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore». Ciò significa che lo studente extracomunitario può lavorare, ma il suo contratto non deve superare il monte ore legalmente previsto.
Il dubbio è sorto relativamente alla possibilità di lavorare non solo part time per 20 ore settimanali per un periodo massimo di 12 mesi, ma anche con contratto a tempo pieno (40 ore settimanali) per un massimo di 6 mesi, ad esempio per il periodo estivo quando i corsi universitari/didattici sono generalmente sospesi, e dunque pur sempre nel rispetto del limite annuo di 1.040 ore.
Richiamando la ratio che sottende alla norma, l'Inl fornisce un'interpretazione alquanto restrittiva, tesa a evitare l'abuso della disciplina di maggior favore prevista per l'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari per motivi di studio, bypassando le quote fissate per l'ingresso nel territorio italiano lavoratori extracomunitari. L'Ispettorato pone in risalto, infatti, come, nel caso di permesso di soggiorno per motivi di studio, la ragione dell'ingresso e permanenza del cittadino extracomunitario nel territorio italiano, extra quote flussi ex articolo 3, comma 4, del Dlgs 286/1998, sia l'attività didattica/formativa e come tale attività debba necessariamente essere prevalente rispetto a quella lavorativa, riconosciuta solo per consentirgli un mantenimento agli studi.
Peraltro, il ministero dell'Interno, con circolare 490 del 30 gennaio 2009, si era già espresso sulla possibilità, per gli studenti stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di cumulare un monte massimo di ore di lavoro che non può superare le 20 ore settimanali, corrispondenti a 1.040 ore totali in un anno.
Qual potrebbe essere la conseguenza del superamento dei citati limiti temporali? La risposta la possiamo trovare nel comma 12 dell'articolo 22 del Dlgs 286/98, che punisce con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5mila euro il datore di lavoro che impieghi lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

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