Rapporti di lavoro

Bonus 200 euro a rischio per i lavoratori a termine

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Nell'ambito del lavoro subordinato, aver previsto l'aggancio del bonus di 200 euro (decreto legge 50/2022) con la normativa che disciplina l'esonero contributivo dello 0,80%, complica la vita ad aziende e consulenti.

Oltre alle perplessità già espresse (si veda il Sole 24 ore del 19 e 25 maggio) si pensi, per esempio, a un lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo determinato con scadenza il 31 marzo 2022 dal datore di lavoro Alfa. Nel primo trimestre dell'anno, la sua retribuzione mensile (imponibile previdenziale) non ha superato i 2.692,00 euro e, per questo motivo, Alfa ha riconosciuto al dipendente la riduzione contributiva dello 0,8 per cento. Alla scadenza, il contratto di lavoro è regolarmente cessato e si ipotizza che il lavoratore verrà assunto dall'impresa Beta, con decorrenza 1° luglio 2022.

Con la retribuzione di luglio si pone il problema dell'erogazione dei 200 euro. Esaminando la situazione soggettiva, a prescindere dall'ammontare della retribuzione erogata dal nuovo datore di lavoro, l'unica condizione prevista dalla norma (vale a dire aver fruito - in uno dei mesi del 1° quadrimestre del 2022 – della riduzione contributiva dello 0,8) è stata rispettata e, dunque, il soggetto è destinatario del bonus.

Secondo quanto stabilito dalla dicotomica affermazione contenuta nel comma 1, dell'articolo 31 del Dl 50/2022 («tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18») dovrebbe scattare l'automatismo. Tuttavia, per poter erogare i 200 euro, potrebbe essere necessario che il lavoratore integri la sua dichiarazione con l'affermazione di aver beneficiato dello 0,8% in uno dei mesi del primo quadrimestre dell'anno in corso.

Va, peraltro, osservato che chiedere, in alternativa, al dipendente di esibire la busta paga di uno dei mesi interessati potrebbe collidere con le regole previste per la privacy. Se non si adottasse questo modus operandi e, al contrario, si individuasse un collegamento tra il datore di lavoro che ha riconosciuto lo 0,80% e quello che a luglio deve pagare il bonus, allora il dipendente correrebbe il rischio di restare tagliato fuori dall'aiuto.

Vi è, poi, un altro aspetto da considerare, sempre collegato all'intreccio tra le due norme. Il riferimento alla percezione dell'esonero contributivo da cui, esclusivamente, dipende il pagamento dei 200 euro, fa venir meno qualsiasi nesso tra la retribuzione e il reddito annuo del lavoratore, finanche con quello del suo nucleo familiare. Questo genera due paradossi: il primo, riferito a un lavoratore nominato dirigente a maggio, con retribuzione di 100mila euro, ma che a febbraio, quando era ancora impiegato, ha avuto, per una qualsiasi ragione, una retribuzione (imponibile) di 2.500 euro; il secondo, concernente un dipendente che ha ottenuto lo 0,80% nel quadrimestre di osservazione, coniugato/convivente con un altro lavoratore che ha una retribuzione di 100mila euro l'anno. In entrambi i casi spettano i 200 euro.

Procedendo nella disamina si può pensare a chi privo di lavoro, non percepisce la Naspi e non è destinatario del reddito di cittadinanza (per esempio, perché risulta intestatario di un appartamento, frutto di un redità): in tal caso il bonus non spetta. Quando si decide di spendere 6,3 miliardi di euro (questa la previsione di spesa) dando un aiuto, ci si aspetta che vengano rispettati alcuni basilari principi e che non si verifichino situazioni in cui , l'aiuto giunga a chi ha meno bisogno di soggetti che, al contrario, versano in reali situazioni di maggiore difficoltà.

Infine, qualche dubbio potrebbe sorgere in merito alla parte della norma in cui si dispone che il datore di lavoro inserisca i 200 euro nella busta paga del mese di luglio 2022. Si tratta di capire cosa accade per i datori di lavoro che, per prassi interna, pagano le retribuzioni nei primi giorni del mese successivo. In tale evenienza, il datore di lavoro nel mese di luglio paga lo stipendio di giugno, mentre ad agosto quello di luglio; quale cedolino deve contenere i 200 euro? A dirimere la perplessità, soccorre il comma 4, dell'articolo 31, secondo cui il recupero va eseguito nell'uniemens del mese di luglio, che contiene sicuramente la retribuzione del mese di luglio stesso. D'altronde spostare al mese successivo il pagamento della retribuzione è una scelta datoriale, che non modifica il criterio di competenza che sovraintende alla redazione e all'inoltro del flusso uniemens.

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