Rapporti di lavoro

Modello unirete solo se c’è codatorialità

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Le aziende che operano nell'ambito di un contratto di rete tra imprese e che distaccano lavoratori non in codatorialità, devono usare il modello unilav tradizionale per comunicare il distacco. Il modulo denominato unirete è, invece, riservato al distacco dei lavoratori gestiti in regime codatorialità. Lo afferma l'Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 1229/2022 diffusa ieri.

La precisazione si è resa necessaria a seguito dell'inoltro di alcuni quesiti relativi all'utilizzo del modello unirete, introdotto con il decreto ministeriale 205/2021. Quest'ultimo detta le regole da seguire per l'inoltro delle comunicazioni dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità da parte dell'impresa referente.

Il dubbio, ora risolto dall'Inl, era scaturito dall'affermazione contenuta nell'articolo 1 decreto ministeriale il quale, al secondo comma, prevede che le regole contenute nella disposizione trovano applicazione anche ai distacchi di lavoratori disposti nell'ambito di un contratto di rete. Alcune aziende si sono, quindi, chieste se il modulo unirete fosse da utilizzare solo in caso di codatorialità oppure anche per comunicare i distacchi dei lavoratori avvenuti all'interno di un semplice contratto di rete tra imprese.

L'Inl si esprime con un parere che di fatto fa sorgere un nesso tra la codatorialità e il modello unirete. Tale modulistica, si legge nella nota, non può essere utilizzata al di fuori dei casi di codatorialità. Se ciò avvenisse, si creerebbe una dicotomia con la logica di costruzione del modello unirete che pone al centro i codatori e, peraltro, chiama in causa l'impresa referente la cui presenza è giustificata esclusivamente nel contesto della codatorialità.

Altro argomento affrontato nella nota riguarda la cosiddetta “rete soggetto”. Viene definita tale un'entità che, iscrivendosi volontariamente al registro delle imprese, acquisisce la soggettività giuridica. Di fatto, si tratta un soggetto passivo tributario, assoggettabile alla procedura fallimentare, con obbligo di tenuta delle scritture contabili. La sua rilevanza è statuita dalla sua configurazione quale autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici. Le società che hanno costituito la rete e ne fanno parte sono giuridicamente distinte dalla “rete soggetto” e il rapporto tra loro esistente è paragonabile a quello che sussiste tra soci e società.

Basandosi su questa configurazione, l'Inl chiarisce che la rete soggetto può avere propri dipendenti assunti autonomamente e si sofferma su un punto particolare, vale a dire se, nell'ipotesi di messa disposizione dei lavoratori presso un'impresa retista, si debba comunque comunicare la circostanza tramite il modello unirete. Anche in questo caso i tecnici pongono in risalto la codatorialità quale elemento di spicco, da cui scaturisce la possibilità di impiego in comune dei lavoratori sia che si tratti di dipendenti della rete soggetto sia di aziende retiste.

L'esistenza dell'accordo di codatorialità, previsto e regolamentato nel contratto di rete, di fatto, legittima l'impiego dei lavoratori nelle diverse realtà fuse nella “rete soggetto”. Al verificarsi di tale circostanza, è cogente l'obbligo di comunicazione usando il modello unirete e identificando l'impresa di riferimento, ai fini dell'inquadramento previdenziale e assicurativo.

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