Rapporti di lavoro

Assegno unico universale e reddito di cittadinanza, la domanda per gli arretrati

di Antonio Carlo Scacco

Scade il 30 giugno 2022 il termine per presentare la domanda di assegno unico universale che consente di fruire degli arretrati a partire dal mese di marzo 2022 (articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021).

Attenzione: ove la domanda di assegno unico universale sia presentata dopo tale data, si perde il diritto agli arretrati e la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda medesima.

Analogamente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021, la presentazione del modello Rdc – Com AU entro la medesima data del 30 giugno 2022, consente il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate del reddito di cittadinanza con decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno.

Soggetti interessati

I soggetti interessati alla presentazione della domanda per l'assegno unico universale entro il 30 giugno 2022 sono gli aventi diritto a tale prestazione che non vogliono perdere il diritto alla percezione degli arretrati per l'anno 2022. Si ricorda che la domanda di assegno unico e universale è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo.

Ad esempio la domanda presentata a gennaio 2022 dà diritto alla prestazione a partire dal mese di marzo 2022 fino a febbraio 2023. La domanda presentata entro il 30 giugno 2022 garantisce il pagamento degli arretrati relativi a marzo, aprile e maggio 2022. La prestazione relativa a giugno sarà in pagamento dal mese di luglio (comprensiva della mensilità di giugno e degli arretrati). In caso di domanda presentata a partire dal 1 luglio la prestazione relativa al mese di luglio sarà in pagamento dal mese di agosto ma non saranno corrisposti arretrati.

Per quanto concerne la percezione dell'assegno unico universale (AUU) per coloro che già percepiscono il reddito di cittadinanza, l' AUU è corrisposto d'ufficio come quota integrativa del Rdc. Tuttavia il riconoscimento dell'integrazione è subordinato alla presentazione del modello "Rdc/Pdc – Com Assegno unico (AU)" (modello Rdc – Com AU) nei casi in cui, per le caratteristiche e la composizione dei nuclei familiari come risultanti dall'ISEE, le informazioni che sono indispensabili al riconoscimento della integrazione non sono già in possesso dell'Istituto, né sono desumibili dalle banche dati a disposizione. La presentazione del modello Rdc – Com AU entro il 30 giugno 2022 garantisce anche la fruizione degli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.

Nel rimandare all'adempimento legale 1/2022 per la individuazione dei requisiti necessari per accedere alla prestazione dell'assegno unico universale, di seguito si riepilogano le casisitiche nelle quali è necessario presentare il Modello Rdc – Com AU:

A) presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che:

i.frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea ;

ii.svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

iii.sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;iv.svolga il servizio civile universale (art. 2, comma 1, lett. b), n. 4, del D.lgs n. 230/2021);

B) presenza nel nucleo di figlio minorenne a carico non valorizzato correttamente nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc (minorenni indicati con la lettera "P" e non con la lettera "F" nel quadro A della DSU);

C) presenza nel nucleo familiare di madre di età inferiore a 21 anni non valorizzata nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc in qualità di dichiarante o coniuge del dichiarante;

D) indicazione degli esercenti la responsabilità genitoriale riferita a ciascun figlio in seno al nucleo familiare, ai fini del pagamento dell'assegno unico e universale in parti uguali tra i genitori.

Ad esempio nuclei familiari ove non siano presenti entrambi i genitori di uno o più figli a carico, a seguito di separazione, divorzio o in caso di genitori naturali non conviventi. Da notare che quando esiste un solo genitore, è necessario presentare il modello per il riconoscimento della restante quota del 50% specificando le motivazioni della mancanza dell'altro genitore (ad esempio decesso, allontanamento , esistenza di un accordo con l'altro genitore ec.).

E) esistenza di un valido provvedimento di affidamento di uno o più figli minori presenti nel nucleo in capo al dichiarante diverso dal genitore (ad esempio, nonno, zio, fratello, ecc.).

Come si presentano le domande

Il modello Rdc – Com AU si presenta esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito internet dell'Istituto previdenziale (www.inps.it), accedendo al servizio "reddito di cittadinanza" ed autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE), ovvero attraverso gli Istituti di patronato. Come premesso il modello Rdc – Com AU produrrà i suoi effetti con efficacia retroattiva se presentato entro il 30 giugno 2022 con il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate riferite all'anno 2022, con decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno.

Esempio di compilazione: nel nucleo è presente un figlio maggiorenne a carico, con età inferiore a 21 anni, che svolge un lavoro dal quale derivi un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui. In questo caso si compila l'apposito quadro del modello Rdc – Com AU inserendo le informazioni relative al genitore dichiarante e le informazioni riguardanti l'altro genitore (ove presente). Si selezionano poi le condizioni soddisfatte relative al figlio maggiorenne a carico (in questo caso relative al reddito).

La domanda per l'assegno unico universale deve essere presentata all'INPS esclusivamente in modalità telematica (si veda l'adempimento legale 1/2022 per ulteriori approfondimenti). Per la domanda presentata entro il 30 giugno 2022, in sede di conguaglio, si terrà conto dell'ISEE valido presentato entro il 30 giugno del periodo di riferimento (2022).

Esempio: la domanda di assegno unico viene presentata entro il 15 giugno 2022 ma l'ISEE viene presentato il 30 giugno successivo. In fase di prima istruttoria, la prestazione viene calcolata con l'importo minimo spettante, salvo l'effettuazione del conguaglio sulla base dell'ISEE presentato il 30 giugno.

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