Rapporti di lavoro

Bonus 200 euro anche con lo stipendio di giugno

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

L’Inps e il ministero del Lavoro aprono all’inserimento del bonus 200 euro anche nella retribuzione di giugno pagata a luglio, ma solo in alcune specifiche circostanze. Lo precisa l’istituto di previdenza nel messaggio 2505/2022 diffuso ieri.

Nel documento si ribadisce che, in linea generale, il bonus deve essere erogato con la retribuzione di competenza del mese di luglio. Potrebbero, tuttavia, esserci dei casi in cui i 200 euro debbano inseriti nella retribuzione di giugno. Ciò deve avvenire in presenza di rapporti particolari (come il part time ciclico) o quando, nel Ccnl, un’apposita clausola prevede lo slittamento del pagamento della retribuzione al mese successivo. Sulla base di tali asserzioni si possono ipotizzare diversi scenari.

Se ci si riferisce a un lavoratore con rapporto di lavoro di tipo normale, al quale si applica un Ccnl che non prevede il pagamento posticipato della retribuzione e il datore di lavoro paga lo stipendio entro la fine del mese, i 200 euro confluiscono nella retribuzione di luglio; lo stesso dicasi nel caso in cui l’azienda accredita le retribuzioni nei primi giorni del mese successivo a quello di competenza.

Qualora, invece, si tratti di un rapporto di lavoro particolare come, per esempio, un part time ciclico che prevede la prestazione a giugno ma non a luglio, allora il bonus verrà inserito nel cedolino di paga del mese di giugno, anche se tale retribuzione viene corrisposta il mese dopo; ciò in conseguenza della mancanza di prestazione lavorativa e del derivante cedolino di paga del mese di luglio.

Se l’azienda applica un Ccnl che prevede lo slittamento della corresponsione degli emolumenti al mese successivo e il datore di lavoro usa pagare entro il 5 del mese seguente, allora i 200 euro vanno nella busta paga che contiene la retribuzione del mese di giugno. Se, al contrario, il datore - nonostante la previsione contrattuale – corrisponde, comunque, le retribuzioni entro la fine del mese corrente, allora il bonus finisce nella retribuzione di luglio.

Nel messaggio 2505/2022 l’Inps fornisce, tra l’altro, una precisazione che, nella dinamica del pagamento dell’aiuto, assume particolare rilevanza. Viene affermato che il lavoratore può ricevere il bonus solo se risulta in forza all’azienda nel mese di luglio. Si rafforza, così, un principio sancito dall’impianto normativo che taglia fuori un considerevole numero di lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato anteriormente al 1° luglio. Se, poi, tali soggetti non risultano destinatari della Naspi nel mese di giugno, non potranno neanche richiedere i 200 all’Inps. Si pensi, per esempio, ai docenti non di ruolo del settore scolastico con incarico che termina il 30 giugno 2022 (si veda il Sole 24 Ore del 15 giugno).

La precisazione che i lavoratori devono risultare in forza nel mese di luglio, fa uscire di scena anche i dipendenti che lavorano in un’azienda che applica il calendario differito. In caso di cessazione del rapporto nel mese di giugno, il lavoratore nel mese di luglio percepisce una retribuzione che contiene le presenze del mese di giugno oltre ai ratei di mensilità aggiuntive, i permessi e le ferie residue e il Tfr. Tale cedolino non potrà contenere il bonus.

L’ente di previdenza chiarisce che l’erogazione dell’una tantum dovrà avvenire a cura dei datori di lavoro anche in caso di azzeramento della busta paga legata alla sospensione del rapporto di lavoro per effetto dell’intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - Cigo, Cigs, Fis o fondi di solidarietà, Cisoa o congedi). Inoltre, viene precisato che due dei requisiti obbligatori per legittimare il pagamento dell’aiuto (non essere pensionati, non ricevere il reddito di cittadinanza), devono sussistere nel mese di luglio.

Nella parte finale del messaggio l’Inps integra le istruzioni di redazione dei flussi uniemens, prevedendo la codifica anche per il bonus erogato con la retribuzione di giugno 2022.

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