Rapporti di lavoro

Gli amministratori di società esclusi dal bonus di 200 euro

L’indennità introdotta dal D.L.50/2022 con buona probabilità non spetterà agli amministratori di società. A stabilirlo il comma 11 dell’articolo n.32 del decreto legge n.50 del 17 maggio 2022

di Manuela Baltolu

L'indennità una tantum di 200 euro introdotta dal D.L.50/2022 con buona probabilità non spetterà agli amministratori di società.

Il comma 11 dell'articolo n.32 del decreto legge n.50 del 17 maggio 2022, afferma che il beneficio in trattazione sarà erogato dall'Inps, previa presentazione di specifica domanda, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, i cui contratti risultino in essere al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del citato D.L.), e a condizione che siano iscritti in via esclusiva alla gestione separata art.2, c.26, L. 335/1995, oltre a non essere titolari dei trattamenti di cui al c.1 del citato art. 32, D.L. 50/2022, e a non aver conseguito nel 2021 un reddito derivante dai suddetti rapporti superiore a 35.000 euro.

Poiché il compenso erogato all'amministratore rientra fiscalmente tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con una gestione sia fiscale che e contributiva identica ai compensi di collaborazione coordinata e continuativa, si potrebbe facilmente essere indotti a pensare che anche la natura civilistica del rapporto amministratore - società possa far capo alle co.co.co., con la conseguente spettanza del bonus in presenza dei requisiti stabiliti dalla norma.

Il rapporto intercorrente tra amministratore e società, anzitutto, non presuppone la stipula di un contratto di co.co.co., né l'invio del modello Unilav di assunzione (nota M.L.P.S. Prot.13/SEGR/0004746 del 14/02/2007), in quanto esso viene attivato esclusivamente con un verbale di nomina redatto dall'assemblea dei soci.

Andando oltre gli aspetti amministrativi, troviamo una puntuale analisi sulla reale essenza del rapporto nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.1545/2017, in cui si afferma: "In conclusione, se per "coordinamento" (quale presupposto indispensabile perché sensi dell'articolo 409 c.p.c., n. 3, possa individuarsi un'attività parasu­bordinata) deve intendersi l'etero direzione dell'attività stessa, si può categoricamente escludere che la funzione dell'amministratore societario ne sia soggetto".

Aggiunge inoltre la Suprema Corte che, nella fattispecie in questione, vi è totale assenza di una situazione di debolezza contrattuale dell'amministratore nei confronti della Società, come invece accade nel rapporto di lavoro para-subordinato tra collaboratore e committente; conseguentemente manca il principio cardine che possa assimilare l'amministratore al lavoratore para-subordinato.

A supporto di ciò, la Corte ribadisce quanto sancito dall' articolo 2380 bis c.c.: "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale", e conclude affermando che "L'amministratore unico o il consigliere d'amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dall'articolo 409 c.p.c., n. 3."

In ragione di quanto esposto, pare ragionevole affermare che, non potendo essere considerati assimilati ai collaboratori coordinati e continuativi di cui al c.11, art.32, D.L.50/2022, gli amministratori (ed anche i consiglieri di amministrazione), non potranno beneficiare dell'indennità una tantum.

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