Rapporti di lavoro

Verifica dei requisiti aziendali per il decreto flussi a professionisti e associazioni

Tra le nuove disposizioni del decreto Semplificazioni: lo slittamento dell'invio della dichiarazione sul Temporary Framework; più semplici le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro in materia di immigrazione nonché la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate

di Marcello Mello

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale 143 del 21 giugno 2022, il decreto legge 73/2022, “misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali". Queste le principali novità in materia di lavoro.

Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro in materia di immigrazione.
Per le domande presentate in relazione al Dpcm del 21 dicembre 2021, adottato per il 2021 ai sensi del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl 73/2022 (22 giugno 2022); per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del Tu sull'immigrazione. Il Dl 73/2022 - che individua, altresì, i casi esclusi dalla citata procedura semplificata - dispone una semplificazione della verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate (di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del Dpr 394/1999), demandata ai professionisti individuati dall’articolo 1 della legge, nonché alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale aiuti .
In particolare, con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione i provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini contenuto nell'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto interministeriale 115 del 31 maggio 2017, in scadenza: a) dalla data di entrata in vigore del Dl 73/2022 (22 giugno 2022) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023; b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023. La proroga si applica all’inserimento nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato Sian e Sipa, degli aiuti riconosciuti in base alle sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni.La proroga della scadenza del 31 dicembre 2022 per la registrazione degli aiuti nel Rna dovrebbe avere come conseguenza immediata anche lo slittamento del termine per la presentazione dell'autodichiarazione aiuti di Stato fissato, dal provvedimento dell’agenzia delle Entrate 143438/2022, al prossimo 30 giugno.

Modifica della disciplina sull'assegno unico e universale
Con l'introduzione della lettera c-bis al comma 1 dell'articolo 2, del Dlgs 230/2021, l’assegno unico verrà riconosciuto anche ai nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.Inoltre, il Dl Semplificazioni ha previsto che:- solo per l'anno 2022, l'importo ex articolo 4, comma 1, per ciascun figlio minorenne (175 euro) è riconosciuto per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età;- le maggiorazioni (105 euro mensili in caso di non autosufficienza, 95 euro mensili in caso di disabilità grave e 85 euro mensili in caso di disabilità media) riconosciute per ciascun figlio con disabilità minorenne, sono estese, solo per l'anno 2022, anche per i figli fino al 21° anno di età;- le maggiorazioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 4 slittano, invece, al 1° gennaio 2023;- nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione prevista dall'articolo 5, comma 1 (nuclei familiari con Isee non superiore a 25.000 euro) sono incrementati di 120 euro al mese per il 2022.


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