Rapporti di lavoro

Prelievo ordinario per l’accordo transattivo

di Michela Magnani

Le transazioni nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente sono tassabili ordinariamente in mancanza dei presupposti richiesti. È quanto emerge dalle risposte a interpello 343 e 344 delle Entrate.

La risposta 343 riguarda un accordo transattivo intervenuto tra l’istante, il suo ex datore di lavoro, la società cessionaria del ramo di azienda di cui l’istante era dipendente e altre società del gruppo di cui fa parte l’ex datore di lavoro. Il dipendente chiedeva l’inefficacia della cessione del ramo di azienda nonché il riconoscimento di differenze retributive per anni pregressi. In fase conciliativa il dipendente rinuncia a quanto richiesto in cambio di una somma a titolo di transazione generale e novativa. La percezione di una somma a titolo di “rinuncia” fa sorgere il dubbio in merito al regime fiscale applicabile alle somme erogate. Infatti, tale somma secondo l’istante potrebbe rientrare tra i redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir oppure, avendo una formazione pluriennale ed essendo stata percepita a seguito di una conciliazione a cui, poi, ha fatto seguito la cessazione del rapporto di lavoro, la stessa potrebbe rientrare tra quelle tassabili separatamente ex articolo 17, comma 1, lettera a) del Tuir o, in via residuale, avendo una formazione pluriennale, tra le fattispecie alla lettera i) dello stesso articolo.

Nella sua risposta l’Agenzia ricorda che rientrano tra i redditi di lavoro dipendente anche le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso. Poiché la transazione è intervenuta in data 1° ottobre 2021 in vigenza di un rapporto di lavoro, mentre la cessazione del rapporto è avvenuto il 12 novembre 2021, la somma erogata per la rinuncia non potrà essere un redgdito diverso, ma sarà un reddito di lavoro dipendente. Inoltre, non sussistendo nessuno di presupposti previsti dall’articolo 17 del Tuir per la tassazione separata, tali somme andranno assoggettate a tassazione ordinaria.

Sulla stessa falsariga è anche la risposta 344/2022 nella quale si chiedono invece chiarimenti in merito al regime fiscale da applicare sulle somme erogate a seguito di accordi transattivi volti a chiudere vecchi contenziosi pendenti con dipendenti tutt’ora in forza per somme erogate in anni precedenti e ritenute in realtà non spettanti. Anche in questo caso l’Agenzia, in mancanza dei presupposti previsti per la tassazione separata dall’articolo 17 del Tuir, non può fare altro che ricordare che tali somme andranno tassate ordinariamente.

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