Rapporti di lavoro

La festività dei santi Pietro e Paolo in busta paga

di Michele Regina

Il 29 giugno, festività dei santi Pietro e Paolo, cadente quest'anno di mercoledì, in base all'articolo 1 del Dpr 792/1985, è festivo per i lavoratori operanti nell'ambito del territorio del Comune di Roma; come lo è, in base alla contrattazione collettiva, negli altri Comuni d'Italia in cui tale festività ricorra quale festività del Santo Patrono.
Si rammenta altresì che tale festività in generale, e per tutto il territorio nazionale, integra una delle 4 festività soppresse per le quali, in sostituzione, i lavoratori fruiscono di permessi individuali che trovano la loro regolamentazione nell'ambito della contrattazione collettiva di riferimento.

Tutti i datori di lavoro devono osservare le disposizioni di legge, oltre che quelle della contrattazione collettiva. Quando le festività sono godute, quindi senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (di solito operai e/o lavoratori somministrati) un trattamento economico di festività rapportato a un sesto della retribuzione settimanale. La festività che non coincida con la domenica non comporta un trattamento aggiuntivo per gli impiegati e gli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, in quanto detta festività è già compresa nello stipendio.

Salvo diversa previsione contrattuale, il diritto alla quota di retribuzione aggiuntiva riconosciuto ai lavoratori retribuiti in misura fissa, in caso di coincidenza di una festività con la domenica, non spetta in caso di coincidenza della stessa con il sabato non lavorativo (si veda a riguardo la nota 1664/2006 del ministero del Lavoro). A questo proposito si ricorda che il normale orario di lavoro è concentrato nell'arco di cinque giorni settimanali, il sesto sarà semplicemente, agli effetti di tutti gli istituti contrattuali, come non lavorativo e non anche come festivo.

Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto, oltre al compenso spettante di cui sopra, anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato e nei contratti collettivi nazionali di lavoro: si fa pertanto rinvio alla loro consultazione.

Lavoratori in Cig/Fis
Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig /Fis, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:
– a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.

Invece il trattamento economico per la festività è a carico della cassa per i lavoratori:
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

Per riepilogare:
– retribuzione a ore: sempre a carico del datore di lavoro le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, nonché tutte le festività che cadono nei primi 15 giorni dall'inizio della Cig/Fis. Dopo i primi 15 giorni, sono a carico dell'Inps le festività infrasettimanali escludendo sempre sabati e domeniche;
– cig a orario ridotto: a carico del datore di lavoro.

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Si ricorda, al netto di casi specifici, che dal 1° marzo 2022 è in vigore l'assegno unico universale pagato direttamente da Inps.

Regime fiscale e previdenziale
La retribuzione erogata per le festività concorre ai fini dell'imponibile previdenziale, unitamente a quella di competenza del mese, per il pagamento dei contributi a carico del datore e del lavoratore. La stessa retribuzione, al netto delle ritenute sociali a carico del dipendente di cui sopra, concorre alla determinazione dell'imponibile fiscale su quanto percepito dal lavoratore nel mese di giugno.

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