Rapporti di lavoro

Formazione: in mancanza del nuovo accordo Stato-Regioni resta ferma la disciplina previgente

di Mario Gallo

La mini riforma del testo unico della sicurezza (Dlgs 81/2008), operata dal Dl 146/2021, ha introdotto una ventata d'importanti novità tra cui spiccano, in particolare, quelle in materia di formazione obbligatoria delle diverse figure della prevenzione. Infatti il legislatore è intervenuto sull'articolo 37 del Dlgs 81/2008, prevedendo, in primo luogo, un riassetto delle norme regolamentari contenute nei diversi accordi Stato-Regioni relativi ai lavoratori e alle altre figure.
In particolare, è stata inserita al comma 2 dell'articolo 37 del Dlgs 81/2008, la nuova disposizione in base alla quale entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano avrebbe dovuto adottare un accordo di accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi attualmente vigenti in materia, tra cui il più importante è, certamente, quello del 21 dicembre 2011, relativo alla formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti.

Mancanza del nuovo accordo
Appare ormai pressoché scontato che la scadenza del 30 giugno non verrà rispettata ed è stata avanzata anche qualche interpretazione secondo la quale, comunque, proprio dal 30 giugno 2022 entrerebbero in vigore le nuove norme sulla formazione dei preposti che prevedono che deve essere interamente in presenza e con aggiornamento biennale (articolo 37, comma 7-bis).
Tuttavia, va tenuto presente che il 30 giugno 2022 è solo un termine meramente ordinatorio (quindi non cogente) e non perentorio, dettato esclusivamente per l'emanazione del nuovo accordo Stato–Regioni sulla formazione.
Inoltre, seguendo anche un'interpretazione logico–sistematica va fatto rilevare che, in virtù del combinato disposto dei commi 7 e 7-bis dell'articolo 37, si ricava che il nuovo regime sulla formazione rimodellato dal Dl 146/2021 entrerà in vigore contestualmente all'emanazione di questo nuovo accordo, secondo quanto prevede ora il comma 2, secondo periodo, dell'articolo 37.

Orientamento interpretativo dell'Ispettorato nazionale del lavoro
Insomma, al momento l'assenza di questo nuovo accordo non sembra comportare l'entrata in vigore degli obblighi formativi introdotti dal Dl 146/2021 – tra cui va ricordato anche quello della formazione dello stesso datore di lavoro – e sotto tale profilo va ricordata la chiara e condivisibile posizione assunta dall'Ispettorato nazionale del lavoro nella circolare 1/2022, in cui ha precisato che «in assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021».

Seguendo questa linea interpretativa nella stessa circolare viene ulteriormente specificato che per quanto riguarda i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto «da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell'art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza».

Ecco quindi che, secondo questo indirizzo interpretativo, in assenza del nuovo accordo restano in vigore la periodicità e i contenuti degli accordi esistenti e, in particolare, quello del 21 dicembre 2011.

Infine, va osservato che tale interpretazione, espressa nella circolare 1/2022, appare ancora valida anche dopo l'emanazione della legge 52/2022 di conversione del Dl 24/2022 che, senza intervenire sull'articolo 37 del Dlgs 81/2008, stabilisce, all'articolo 9-bis che, nelle more dell'adozione del nuovo accordo di riassetto, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza, sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, ad esclusione delle attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi Stato–Regioni, un addestramento o una prova pratica che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

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