Rapporti di lavoro

Bonus 200 euro pagato dall’Inps agli operai agricoli a termine

di Francesco Giuseppe Carucci

Bonus agli operai agricoli a tempo determinato erogato solo dall’Inps. La circolare Inps 73/2022 ha fugato i dubbi che il mancato coordinamento tra gli articoli 31 e 32 del Dl 50/2022 aveva generato a proposito dell’erogazione dell’una tantum di 200 euro a questa categoria (si veda «Il Sole 24 Ore» del 22 giugno).

Il documento evidenzia già in premessa che l’erogazione anticipata dell’indennità da parte dei datori di lavoro, prevista dall’articolo 31, «è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato considerato che l’istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per i lavoratori a tempo determinato». Il chiarimento dell’Inps si basa sulla circostanza che l’articolo 01, comma 10, del Dl 2/2006, relativo alla possibilità per i datori di lavoro agricolo di compensare le prestazioni anticipate per conto dell’Inps con i contributi previdenziali, opera solo per i lavoratori a tempo indeterminato.

La posizione dell’Inps, colta con favore dalle aziende inquadrate nel sistema della contribuzione agricola unificata, non era del tutto scontata. Infatti la disposizione del 2006 opera un generico riferimento ai«datori di lavoro agricolo che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell’Inps» senza precisare per quali rapporti di lavoro si applica, dovendo verificare di volta in volta le relative disposizioni di legge e dei contratti collettivi. Ciò lo si evince dalle circolari Inps 81/2007 e 118/2007 che, nel disciplinare l’articolo 01, comma 10, del Dl 2/2006, avevano fatto riferimento alle anticipazioni previste dalla legge e dal Ccnl ai soli operai a tempo indeterminato (ad esempio, oggi, articolo 84 del Ccnl per gli operai agricoli).

Né, tantomeno, l’articolo 31 del Dl 50/2022, richiamando i beneficiari dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 234/2021, aveva operato alcuna esclusione, se non per il lavoro domestico.

Sulla scorta di quanto precede, i datori di lavoro agricolo non devono acquisire alcuna dichiarazione dagli operai a tempo determinato in quanto non tenuti ad erogare alcunché a questi ultimi. Sarà l’Inps, secondo la previsione dell’articolo 32, comma 10, del Dl 50/2022 a erogare in via automatica il bonus «a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021». Il pagamento sarà effettuato in ottobre.

Chiarito, infine, che gli operai agricoli a tempo determinato non titolari di disoccupazione agricola, se occupati per almeno 50 giornate nel 2021 e con reddito inferiore a 35.000 euro, potranno richiedere il bonus all’Inps in base all’articolo 32, comma 13, del Dl 50/2022. Per gli operai a tempo indeterminato, invece, si dovrà procedere come per la generalità dei lavoratori dipendenti.

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