Rapporti di lavoro

Ferie: calcolo e maturazione

di Cristian Callegaro

Il mese di agosto coincide, spesso, con il periodo di chiusura aziendale ed il contemporaneo godimento delle ferie da parte dei lavoratori dipendenti.

Calcolo

In riferimento a tale ricorrenza, i datori di lavoro, i responsabili del personale e gli addetti agli uffici paghe devono porre attenzione sia alla quantità di ferie cui ha diritto ogni singolo dipendente sia la determinazione della retribuzione per i periodi di ferie usufruiti.

Analizziamo di seguito i criteri di calcolo delle ferie.La contrattazione collettiva può stabilire la durata delle ferie in base ad una serie di parametri: qualifica contrattuale, anzianità di servizio, età, ecc.Interessante è la regolamentazione sul punto prevista dal ccnl Metalmeccanica Industria, secondo il quale, in generale, i lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie pari a 4 settimane. I lavoratori che maturano un'anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti hanno diritto ad un giorno in più e quelli che maturano un'anzianità di servizio oltre 18 anni compiuti hanno diritto ad una settimana in più.

Lo stesso articolo del ccnl Metalmeccanica industria prevede inoltre due disposizioni transitorie, le quali prevedono che:
- i lavoratori in forza al 31 dicembre 2007, a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima (operai, n.d.r.), iniziano a maturare a partire dal 1° gennaio 2008 l'anzianità di servizio necessaria per avere diritto al giorno aggiuntivo di ferie oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti ovvero alla settimana di ferie aggiuntive oltre i 18 anni di servizio;
- i lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, in forza alla data del 31 dicembre 2007, è riconosciuta, dal 1° gennaio 2008, un giorno aggiuntivo di ferie rispetto alle 4 settimane in presenza dei requisiti di 10 anni di anzianità aziendale e 55 anni di età.

Come già detto, la maturazione delle ferie può dipendere, tra gli altri parametri, dall'anzianità maturata dal lavoratore e/o dalla qualifica assunta dallo stesso.A tale proposito, alcuni contratti collettivi fissano le modalità di calcolo delle ferie spettanti nel caso in cui durante il periodo di maturazione delle stesse il lavoratore passi al successivo scaglione di anzianità oppure cambi la qualifica contrattuale di inquadramento.Per individuare lo scaglione di anzianità di servizio ai fini del calcolo delle ferie spettanti, occorre computare il periodo trascorso dalla data di assunzione del lavoratore (ricomprendendovi l'eventuale periodo di prova) fino al momento della maturazione delle ferie (e non quello della loro fruizione).

In generale, nel computo dell'anzianità ai fini delle ferie si deve tenere conto anche dei periodi che normalmente sono utili al calcolo dell'anzianità di servizio e dei periodi di sospensione della prestazione lavorativa per intervento della cassa integrazione, fatte salve le diverse previsioni contenute nella contrattazione collettiva.L'anzianità di servizio decorre dal momento in cui ha inizio l'esecuzione del contratto sino alla data di cessazione del rapporto. Essa viene computata in presenza di lavoro effettivo, intendendosi per tale i periodi in cui il lavoratore presta di fatto lavoro a favore della parte datoriale. Nell'anzianità vanno inoltre ricomprese le pause ed i momenti di sospensione del lavoro finalizzati a ritemprare le energie psico – fisiche del lavoratore (ferie, festività, riposi settimanali e giornalieri, ecc).

La legge – ed in alcuni casi la contrattazione collettiva, la prassi amministrativa e la giurisprudenza – individuano situazioni per cui l'anzianità di servizio decorre anche in mancanza di una prestazione lavorativa effettiva.In generale, si può affermare che l'anzianità di servizio decorra anche a fronte delle seguenti assenze del lavoratore:
- malattia;
- infortunio;
- congedo di maternità;
- congedo di paternità;
- congedo parentale;
- permessi per malattia del bambino;
- congedo matrimoniale;
- aspettative per cariche pubbliche (membri del parlamento nazionale ed europeo, membri di Enti locali, ecc.);
- permessi per disabili;
- richiamo alle armi.

La contrattazione collettiva, oltre ad individuare puntualmente le cause di assenza per le quali decorre comunque l'anzianità di servizio, può prevedere il riconoscimento di anzianità convenzionali, sia mediante il computo nell'anzianità di periodi normalmente esclusi, sia computando una certa anzianità a fronte di determinate situazioni soggettive.Nel caso di cambiamento di qualifica intervenuto nel corso del periodo di maturazione, il calcolo dei giorni di ferie spettanti può essere effettuato secondo le stesse modalità appena analizzate per l'anzianità di servizio, a meno che la contrattazione collettiva fornisca dettagliate istruzioni in merito.Le ferie possono essere espresse in settimane, giornate; ancora, in giorni di calendario oppure giorni lavorativi; ed in ore.

Diversi contratti collettivi usano commisurare la durata delle ferie a giorni lavorativi riferiti ad un orario settimanale di lavoro distribuito su 6 giornate (in genere dal lunedì al sabato). Per le aziende che operano in regime di settimana corta (5 giorni, in genere dal lunedì al venerdì) occorre provvedere al riproporzionamento del periodo di ferie mediante il coefficiente 1,20 (per ogni giorno di assenza, occorre attribuire 1,20 giornate di ferie godute).

Il Ccnl Terziario Confcommercio/Confesercenti prevede, per esempio, che il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. Se un lavoratore con orario di lavoro dal lunedì al venerdì usufruisce di due settimane di ferie, gli verranno detratte 12 (1,2 x 10) giornate di ferie dal monte ferie maturato; se, invece, usufruisce di 3 giornate, verranno conteggiate 3,6 (1,2 x 3) giornate di ferie godute. Se, invece, il lavoratore svolge l'attività su 3 giorni alla settimana (per esempio lunedì, mercoledì e venerdì), per ogni giorno di assenza, gli verranno conteggiate 2 (secondo la proporzione 1 : 3 = X : 6) giornate di ferie godute.

Maturazione
Analizziamo di seguito la maturazione delle ferie in relazione alle assenze dei lavoratori.Il diritto alle ferie matura in relazione al periodo di servizio prestato dal lavoratore. Esse maturano, durante un periodo stabilito dalla legge, in presenza della prestazione lavorativa o di un'assenza che, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, viene equiparata al servizio effettivo (Cassazione n. 14020/2001). Al riguardo, occorre osservare come il regime della maturazione delle ferie annuali sia regolato da fonti normative diverse, a volte attraverso la prassi amministrativa o/e con il contributo della stessa contrattazione collettiva.

Di seguito si riportano sia le cause di assenza per le quali matura comunque il diritto, sia quelle per le quali invece non matura il diritto alle ferie, salvo – ricordiamolo ancora una volta - quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento. C'è da evidenziare come solitamente la contrattazione collettiva si astenga dal dettare le regole per la maturazione delle ferie durante le assenze. E se i contratti collettivi affrontano la questione, spesso non lo fanno in maniera esaustiva. Per esempio, il Ccnl Agricoltura Contoterzisti prevede che "il diritto alle ferie matura normalmente durante i periodi di malattia o infortunio." Per tutte le cause di assenza non contemplate dal contratto collettivo appena citato, si dovrà giocoforza fare riferimento alle regole generali, frutto di fonti legislative e della prassi amministrativa.


Assunzione o cessazione in corso d'anno

Il dipendente che non è in forza per l'intero periodo di maturazione delle ferie – come può accadere in caso di assunzione o cessazione in corso d'anno oppure nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato - ha diritto ad una quantità di ferie proporzionale al servizio effettivamente prestato. Le modalità di conteggio dei ratei di ferie vengono stabilite dalla contrattazione collettiva: generalmente ogni mese di servizio dà diritto ad un dodicesimo del periodo annuale di ferie spettanti e le frazioni di mese pari ad almeno 15 giorni vanno conteggiate come mese intero (specularmente, le frazioni inferiori a 15 giorni vanno in genere tralasciate).

Il Ccnl Turismo Confcommercio prevede che "In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di ferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata. Per il comparto alberghi e campeggi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 225 e 277. Resta salvo quanto diversamente previsto per i contratti a termine, all'art. 123." Per i lavoratori del turismo, quindi, occorre prima sommare tutte le frazioni dell'anno inferiori al periodo mensile e solo successivamente verificare a quanti ratei maturati corrisponde il risultato ottenuto dalla predetta operazione.

Maturazione a ore

Generalmente la contrattazione collettiva prevede la maturazione delle ferie in giornate lavorative; soltanto in alcuni casi viene riportato anche il monte ferie espresso in ore. Oppure ci sono dei contratti collettivi che prevedono diversi regimi di maturazione delle ferie a seconda della qualifica contrattuale. È il caso, per esempio, del Ccnl Edilizia Artigianato, il quale prevede la maturazione a giorni per la qualifica impiegatizia, mentre per gli operari è prevista la maturazione ad ore. Laddove il contratto collettivo stabilisca un regime di maturazione unicamente a giorni, può presentarsi la necessità, in taluni casi, di trasformare il monte giornate annuo in ore di ferie, rispondendo ad una logica di semplificazione nel riconoscimento delle ferie e nell'attribuzione delle stesse nel cedolino paga. Si pensi, per esempio, al regime di orario part time verticale oppure a regimi di part time misti e ciclici.

Ferie e part time

Il lavoratore assunto con contratto part time non può ricevere un trattamento economico meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno inquadrato nello stesso livello contrattuale (principio di non discriminazione). Ne discende che il lavoratore a tempo parziale beneficia, tra gli altri diritti, della stessa durata del periodo delle ferie annuali spettante al lavoratore a tempo pieno. Nel contempo, lo stesso lavoratore a tempo parziale ha diritto ad un importo riproporzionato (all'orario di lavoro ridotto osservato rispetto a quello previsto contrattualmente per il regime full time) della retribuzione feriale. Invero, nell'ipotesi di contratto part time di tipo verticale (vale a dire caratterizzato dall'alternanza di periodi lavorati a periodi di inattività), si rende altresì necessario riproporzionare il monte ferie spettante alla durata della prestazione lavorativa da contratto. Sotto il profilo operativo, il calcolo del numero di giorni di ferie contrattuali cui ha diritto un lavoro in regime di part time verticale deve essere effettuato utilizzando la seguente formula: [numero giorni di ferie spettanti al lavoratore a tempo pieno x (per) il numero giornate di lavoro annue lavoratore part time] : (diviso ) il numero giornate annue lavorative per il lavoratore a tempo pieno . Se il contratto collettivo prevede la maturazione delle ferie spettanti ad ore, la formula suddetta dovrà essere utilizzata con i dovuti accorgimenti.

Trasformazione orario di lavoro

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro - nel corso dell'anno - da tempo pieno a tempo parziale, si pone l'esigenza di stabilire il corretto ammontare della retribuzione feriale in riferimento ai due regimi di orario. Premesso che sul punto intervengono diversi orientamenti giurisprudenziali, si ritiene corretto - e aderente al principio di non discriminazione – quantificare la retribuzione pagata durante le ferie pari alla somma degli importi retributivi corrispondenti a quelli spettanti per ciascuno dei periodi presi in considerazione (Cassazione 5932/1981).

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