Rapporti di lavoro

Pagamento e retribuzione durante le ferie

di Cristian Callegaro

Il mese di agosto coincide, spesso, con il periodo di chiusura aziendale e il contemporaneo godimento delle ferie da parte dei lavoratori dipendenti.
In riferimento a tale ricorrenza i datori di lavoro, i responsabili del personale e gli addetti agli uffici paghe devono porre attenzione sia alla quantità di ferie cui ha diritto ogni singolo dipendente, sia alla determinazione della retribuzione per i periodi di ferie usufruiti.
Analizziamo di seguito il pagamento delle ferie e la retribuzione spettante durante le stesse.
A parte alcune eccezioni, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione per le ferie godute, la quale – stando a quanto disposto dall'articolo 7 della Convenzione Oil 132/70 – dovrebbe essere pagata al lavoratore prima dell'inizio del periodo di congedo. Di fatto, tuttavia, la maggior parte dei contratti collettivi nazionali e di secondo livello, la prassi e gli usi obbligano il datore di lavoro a corrispondere la retribuzione feriale unitamente a quella corrente riferita al periodo di paga nel corso del quale le ferie sono state fruite.

Retribuzione
Durante l'assenza dal lavoro per ferie il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato se avesse svolto la prestazione lavorativa. La legge, infatti, pur in mancanza della prestazione lavorativa impone al datore di lavoro di adempiere all'obbligazione economica. Sul punto, tuttavia, è doveroso verificare quanto previsto dalla contrattazione collettiva sia nazionale, sia di secondo livello.
Gli elementi costitutivi della retribuzione feriale sono infatti generalmente individuati dalla contrattazione collettiva e dal patto individuale (Cassazione 5408/2003). Generalmente sono ricompresi gli elementi tipici della paga, quali, per esempio, i minimi tabellari, l'ex indennità di contingenza, l'Edr, superminimi individuali e collettivi e gli scatti di anzianità, mentre sono esclusi quelli di natura occasionale.
Se il contratto collettivo applicato fa riferimento – ai fini della liquidazione delle ferie – alla retribuzione «globale di fatto», in essa devono essere ricompresi tutti gli elementi che normalmente e di fatto vengono pagati. Tra questi possono rientrare, a titolo di esempio: l'indennità per lavoro straordinario continuativo (Cassazione 1075/1984); l'indennità per lavoro notturno a turni periodici (Cassazione 19425/2005); l'indennità sostitutiva di mensa (Cassazione 84/1992).
Ai fini della corretta liquidazione del periodo feriale, occorre sempre e in ogni caso verificare quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata.
La mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposte durante lo svolgimento dell'attività lavorativa non contrasta comunque con il principio costituzionale della sufficienza della retribuzione, la cui applicazione e osservanza è comunque sempre controllabile dal giudice (Cassazione 1823/2004).
Sull'argomento si segnala la recente sentenza 20216/2022 del 23 giugno scorso, attraverso la quale la Cassazione si è pronunciata sulla questione del calcolo della retribuzione del lavoratore durante il periodo di ferie rispetto a quella erogata per la normale attività lavorativa, dichiarando la nullità (peraltro riferita al periodo minimo di ferie annuali, pari a quattro settimane) della clausola del Ccnl trasporto aereo, che esclude l'indennità di volo integrativa dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale. Si tratta di un principio di diritto che produrrà i propri effetti anche su altri settori, dove la contrattazione collettiva prevede un trattamento economico, per i giorni di ferie, diverso e meno favorevole rispetto alle giornate di presenza.

Retribuzione feriale e regime di paga
I lavoratori con paga mensile hanno in genere diritto alla normale retribuzione mensile: ciò in quanto durante il godimento delle ferie è garantito il diritto alla retribuzione. Tuttavia, è opportuno verificare contrattualmente la retribuzione spettante per le ferie godute. Il contratto collettivo applicato potrebbe come già detto, infatti, prevedere la corresponsione di una retribuzione inferiore a quella che spetta al lavoratore a fronte dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Per i lavoratori con paga oraria si deve in genere moltiplicare il numero di ore di ferie fruite per la paga oraria, per la cui determinazione occorre sempre fare riferimento alla contrattazione collettiva: in questo caso nel cedolino paga si dovrà indicare separatamente la retribuzione per ferie da quella per le ore lavorate o comunque riferite ad altre causali di assenza.
Nel caso di adozione del regime cosiddetto "mensilizzato ad ore", le ferie godute dovranno essere quantificate in ore. In tale ipotesi, tuttavia, è opportuno seguire la seguente prassi:
Si divide la retribuzione mensile (prevista contrattualmente per la liquidazione delle ferie) per le ore lavorabili nel mese (adozione del cosiddetto divisore variabile), determinando in tal modo la retribuzione oraria per ferie;
Si opera una trattenuta sulla retribuzione pari al numero di ore di assenza per ferie per la retribuzione corrente complessiva (quella che spetta al lavoratore a fronte dello svolgimento della prestazione lavorativa);
Si corrisponde la retribuzione per le ferie, pari al numero di ore di ferie godute nel mese per la retribuzione oraria per ferie di cui al punto 1).

Saldo ferie in negativo
In osservanza del principio secondo il quale il lavoratore ha diritto a un numero di giorni (od ore) di ferie pari a ciò che ha maturato, la retribuzione feriale deve essere commisurata ai giorni o alle ore di ferie effettivamente maturati e non a quelli goduti.
Può capitare - non di rado – che il lavoratore fruisca di un periodo di ferie superiore al saldo ferie esistente al momento del godimento delle stesse. In tali casi – osservando quanto previsto dalla contrattazione collettiva oppure, più spesso, dagli usi aziendali – il datore può alternativamente:
- pagare l'intera retribuzione mensile e detrarre dal successivo periodo di maturazione i giorni (o le ore) goduti in più;
- pagare la retribuzione mensile, decurtata di una somma corrispondente ai giorni (od ore) di ferie goduti in eccesso.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©