Rapporti di lavoro

Lavori sotto tensione: dal Ministero il nuovo elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori

di Mario Gallo

Nelle attività lavorative classificate come pericolose per la salute e la sicurezza dei lavoratori rientrano, certamente, ancora oggi quelle svolte professionalmente con l'impiego di impianti e attrezzature elettriche e, in particolare, sono ad alto rischio i "lavori sotto tensione" che trovano una specifica disciplina nell'articolo 82 e seguenti del Dlgs 81/2008.

Sulla base di tale norma i ministeri del Lavoro e della Salute hanno emanato il decreto 63/2022 contenente l'elenco aggiornato delle aziende autorizzate all'effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 volt e dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione, allegato al decreto.

Divieto generale e soggetti autorizzati
Per comprendere meglio la portata di questo nuovo provvedimento è necessario precisare che, in effetti, l'articolo 82, comma 1, del Dlgs 81/2008 prevede il principio generale del divieto di eseguire lavori sotto tensione in quanto si tratta di attività particolarmente pericolose, che possono essere svolte solo a determinate rigide condizioni.Infatti, tali lavori sono consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto, appunto, di alcune specifiche condizioni: le procedure adottate e le attrezzature utilizzate devono essere conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche; per sistemi di categoria 0 e I i lavori sono ammessi purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica.Invece, per sistemi di II e III categoria i lavori su parti in tensione possono essere effettuati solo da aziende autorizzate, con specifico provvedimento ministeriale, a operare sotto tensione (si veda il Dm del ministero del lavoro 4 febbraio 2011);

Quindi, proprio il decreto 63/2022 ha aggiornato tale elenco, che sostituisce integralmente il precedente e, al tempo stesso, aggiorna anche gli elenchi dei soggetti formatori per i lavoratori impiegati nei lavori sotto tensione.

Si osservi, che la violazione del divieto e delle altre disposizioni in materia previste dall'articolo 82, comma 1, del Dlgs 81/2008, rappresenta un'ipotesi di reato per il datore di lavoro e il dirigente, punita con l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro, fatte salve le più pesanti responsabilità in caso d'infortunio (articoli 589-590 del Codice penale).

Incidenti rilevanti e gravi infortuni
Da precisare, infine, che l'articolo 2 del decreto 63/2022 ribadisce l'obbligo, per le aziende autorizzate, di comunicare al ministero del Lavoro, tra l'altro, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del decreto 4 febbraio 2011, che saranno sottoposti ad accertamento da parte della commissione per i lavori sotto tensione.

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