Rapporti di lavoro

Comunicazioni ai lavoratori in attesa di chiarimenti

di Matteo Prioschi

A distanza di oltre una settimana dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e a pochi giorni dalla completa operatività (il 13 agosto), permangono incertezze sulla portata dei nuovi obblighi derivanti dal decreto legislativo Trasparenza (104/2022), approvato dal Governo in recepimento della direttiva europea 2019/1152.

Un provvedimento che comporta un notevole aggravio degli adempimenti per i datori di lavoro e che, peraltro, decorre in un periodo in cui tradizionalmente l’attività, anche amministrativa, delle aziende è ferma o ridotta.

Uno dei nodi principali riguarda la possibilità che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori le informazioni rinviando al contratto collettivo applicato, evitando in tal modo di ampliare in modo consistente il contratto di assunzione. Possibilità prevista dalla direttiva Ue, che però non è stata esplicitamente riprodotta nel decreto Trasparenza.

In base all’articolo 3 del Dlgs 104/2022, «il datore di lavoro comunica a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente le informazioni previste dal presente decreto in formato cartaceo oppure elettronico». A questo riguardo Confindustria, che è molto critica sui contenuti del decreto legislativo, osserva che gli obblighi informativi disposti dall’articolo 4, relativi alla durata delle ferie e dei congedi, al preavviso, agli enti a cui vengono versati contributi previdenziali e assicurativi, nonché le previsioni riferite alla programmazione dell’orario di lavoro potrebbero essere adempiuti con una nota inviata per posta elettronica dal datore di lavoro, in cui si faccia chiaro rinvio alle disposizione del contratto collettivo applicato, con conferma di avvenuta ricezione da parte del lavoratore; oppure tramite invio g sempre tramite email aziendale di link contenente informazioni presenti sull’intranet aziendale.

Quanto ai contenuti, sarebbe opportuno avere maggiori certezze sulla portata delle previsioni introdotte dal decreto legislativo. Ad esempio, per quanto concerne «la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti...» questi ultimi dovrebbero essere quelli regolati dal contratto collettivo rispetto a quelli previsti dalla legge, mentre per le ferie dovrebbe essere sufficiente indicare la spettanza annua. L’importo della retribuzione iniziale potrebbe far riferimento alle componenti della retribuzione mensile, incluse quelle periodiche come la tredicesima e la quattordicesima, ma non quelle variabili e le misure di welfare aziendale o i ticket restaurant.

Il Dlgs 104/2022 introduce, inoltre, «ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati». In questo caso si tratta di capire quale livello di automazione faccia scattare l’obbligo. Confindustria argomenta che l’articolo 22, comma 2, lettera b, del regolamento Ue 2016/679 (Gdpr) prevede una sorta di deroga alla tutela delle persone rispetto ai trattamenti automatizzati dei dati e quindi il nuovo obbligo introdotto dal Dlgs 104/2022 dovrebbe potersi applicare solo in caso di trattamenti unicamente automatizzati e le informazioni dovrebbero essere comunicate solo a chi sia eventualmente interessato dall’utilizzo di questi sistemi.

A fronte della complessità del provvedimento, e delle sanzioni applicabili in caso di errori, sarebbe utile poter contare in tempi rapidi su chiarimenti forniti dai ministeri competenti, in modo da assolvere in modo più agevole ai nuovi obblighi.

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