Rapporti di lavoro

Ai domestici somministrati esonero dello 0,8% e una tantum da 200 euro

di Michele Regina

Con la circolare 73/2022, Inps ha precisato che, per i lavoratori domestici, l’erogazione del bonus da 200 euro introdotto dal decreto legge 50/2022 è a carico dello stesso istituto di previdenza.

Però, con formale risposta del 27 luglio a una associazione datoriale di settore, Inps ha confermato che, nel caso di lavoratori domestici in somministrazione, l'erogazione del bonus è a cura delle agenzie per il lavoro.

In merito alla richiesta di ulteriore precisazione circa il tema dell' esonero dello 0,8%, che costituisce condizione ai fini della erogazione dell'una tantum, l'istituto ha affermato che ai somministrati domestici debba essere riconosciuto. Il ragionamento si basa sulla considerazione che il rapporto di lavoro subordinato tra il domestico somministrato e l’agenzia di somministrazione è un rapporto dichiarato in uniemens dal datore di lavoro (l'agenzia) con i relativi codici che lo contraddistinguono e solo per la misura della contribuzione è assoggettato ai parametri tipici della gestione del lavoro domestico.

Alla luce di quanto sopra, i domestici in somministrazione non rientrano tra i destinatari del bonus previsto dall’articolo 32 del Dl 50/2022 per i lavoratori domestici “puri” con pagamento diretto a carico dell’Inps previa domanda.Un ragionamento similare era stato fatto, in precedenza, per il Dl 34/2020 riguardo all'indennità di 1.000,00 euro disposta per i lavoratori domestici: in quella circostanza i lavoratori somministrati sono stati esclusi in quanto subordinati dipendenti da agenzia per il lavoro.

La fattispecie di tali rapporti è disciplinata, in particolare, dalle norme sulla somministrazione di lavoro (articolo 30 e seguenti del Dlgs 81/2015) e non da quelle relative ai rapporti di lavoro domestico stipulato in modo diretto dal datore di lavoro (articolo 2240 e seguenti del Codice civile).I lavoratori somministrati domestici, di conseguenza, sono destinatari, come la generalità dei dipendenti, dell'indennità prevista dall’articolo 31 del decreto legge 50/2022. Di conseguenza l'erogazione dell'una tantum è a cura del datore di lavoro. Per il riconoscimento di tale una tantum, anche a questa specifica tipologia di lavoratori, è necessario che il lavoratore consegni al proprio datore di lavoro la dichiarazione prevista sempre dall'articolo 31.

Dalle risposte fornite dall'Inps si evince, inoltre, che per questa tipologia di lavoratori è applicabile anche l'esonero contributivo dello 0,8% a carico lavoratore (articolo 1, comma 121, della legge 234/2021). Per tali ragioni le casi di software paghe stanno implementando, o l'hanno già fatto, tale fattispecie prima non processata dai sistemi con il riconoscimento dell'esonero spettante e non riconosciuto nei mesi pregressi.Tali precisazioni last minute consentiranno , salvo proroghe che non si intravvedono all'orizzonte, di pagare tali somme con le retribuzioni di luglio erogate nel corso del corrente mese e conguagliabili con i flussi uniemens del prossimo 31 agosto.

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