Rapporti di lavoro

Unilav non più sufficiente per informare gli operai agricoli

di Francesco Giuseppe Carucci

I nuovi oneri imposti dal decreto legislativo 104/2022, in materia di informazione ai lavoratori, investono anche il mondo agricolo senza alcuna eccezione. Ciò rappresenta una assoluta novità in quanto sinora, con riferimento al personale operaio, è stato pressoché nullo il ricorso al contratto di lavoro scritto ovvero alla lettera di assunzione indicati dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs 152/1997 nel testo vigente sino al prossimo 12 agosto.

Tale norma, difatti, prevede per la generalità dei rapporti di lavoro che l’obbligo informativo possa essere assolto, alternativamente, con la consegna del contratto di assunzione ovvero con quella che era la dichiarazione di iscrizione nel libro matricola, prima della soppressione a opera del Dl 112/2008 istitutivo dell'attuale libro unico del lavoro. I datori di lavoro agricolo non utilizzavano libro matricola e paga, ma il registro d’impresa (articolo 9-quater del Dl 510/1996 pure abrogato). Le sezioni matricola e paga del registro erano riprodotte in cinque esemplari per la compilazione a ricalco. All’atto dell’assunzione, il terzo foglio si consegnava al lavoratore assolvendo così all’obbligo informativo.

Come chiarito dalla circolare 20/2008 del ministero del Lavoro, con l’introduzione del libro unico del lavoro, all’obbligo di informazione si assolve prima dell’inizio dell’attività lavorativa, mediante consegna del contratto individuale oppure della comunicazione di insaturazione del rapporto (modello unilav), come previsto dall’articolo 4-bis, comma 2, del Dlgs 181/2000. Ciò a condizione che non si tratti di tipologie contrattuali per le quali la legge imponga la forma scritta.

L’articolo 12 del Dlgs 375/1993 individua il personale operaio agricolo negli operai a tempo indeterminato e negli operai a tempo determinato senza prescrivere particolari formalità del contratto di lavoro.

Il tempo determinato, che rappresenta la fattispecie contrattuale più ricorrente, in virtù dell’articolo 29, comma 1, lettera b), del Dlgs 81/2015, sfugge alle ordinarie regole dettate per i contratti a termine. Ciò esclude che l’apposizione del termine debba risultare da atto scritto, come previsto dal medesimo articolo 29, comma 4, per la generalità dei rapporti di lavoro a termine eccedenti la durata di dodici giorni. Per questa ragione i datori di lavoro agricolo, sinora, hanno applicato l’articolo 4-bis, comma 2, del Dlgs 181/2000 consegnando il solo modello unilav prima dell’inizio della prestazione lavorativa senza redigere ulteriori documenti.

Ma dal 13 agosto, salvo auspicabili ripensamenti del legislatore, anche in agricoltura ci si dovrà far carico dei nuovi adempimenti. Il nuovo articolo 1, comma 3, del Dlgs 152/1997, infatti, prevede che le informazioni non presenti nell’unilav debbano essere fornite successivamente per iscritto al lavoratore.

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