Rapporti di lavoro

Obblighi informativi anche nel lavoro occasionale

di Manuela Baltolu

Anche le prestazioni di lavoro occasionale sono soggette agli obblighi di trasparenza derivanti dal decreto legislativo 104/2022, come sancito dall’articolo 1, comma 1, lettera f.

Tale assunto è contenuto nel nuovo testo dell’articolo 54-bis, secondo periodo del comma 17, del Dl 50/2017 (modificato dall’articolo 5, comma 1, del Dlgs104/2022) che recita: «copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da a) ad e) è trasmessa, in formato elettronico, oppure è consegnata in forma cartacea prima dell'inizio della prestazione».

Poiché il comma 17 rimanda espressamente agli utilizzatori indicati al comma 6, lettera b) del medesimo articolo 54-bis, ovvero gli «altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13», l'obbligo di consegna della dichiarazione prevista dal Dlgs 104/2022 è limitato ai soli rapporti occasionali gestiti con "presto", con esclusione, quindi, degli utilizzatori indicati al comma 6 lettera a, ovvero «le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il libretto famiglia di cui al comma 10», nonché di quelli della lettera b-bis del medesimo comma, ossia «le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91».

L'esclusione di chi opera con il libretto famiglia e delle società sportive appare in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera f del Dlgs 104/2022, che afferma, di contro, che le disposizioni del decreto si applicano al «contratto di prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96», quindi con riferimento a tutti i soggetti menzionati, sia utilizzatori di presto che del libretto famiglia.

Considerato, inoltre, che lo stesso Dlgs 104/2022 è applicabile anche ai rapporti di lavoro domestico, l'esclusione delle prestazioni gestite mediante libretto famiglia dà adito a qualche interrogativo.

In base a quanto disposto dall’articolo 52-bis, comma 17, del Dl 50/2017, sono quindi dovute ai lavoratori gestiti con il sistema "presto", tutte le informazioni previste dalla lettera a) alla lettera e) dell’articolo 1, comma 1 del Dlgs 104/2022, «nei limiti della compatibilità» derivanti dalla particolare gestione del rapporto occasionale, con esclusione, quindi, delle ulteriori informazioni di cui dalla lettera f) alla lettera p).

Per le prestazioni di lavoro occasionale non vi è obbligo di invio della comunicazione unificata di assunzione, né di redazione del contratto individuale di lavoro.

Non sarà pertanto possibile assolvere all'obbligo di informazione secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, del Dlgs 104/2022, ossia con la consegna di uno o dell'altro documento di cui sopra all'atto dell'instaurazione del rapporto, con conseguente integrazione dei dati mancanti entro sette giorni, ed è in ragione di ciò che la dichiarazione dovrà essere consegnata o trasmessa al lavoratore prima dell'avvio della prestazione.In caso di violazione dell'obbligo, verrà irrogata al committente la sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

Relativamente agli elementi da rendere noti al lavoratore, per quanto attiene la lettera d), non avendo un vero e proprio Ccnl cui fare riferimento, in luogo dell'inquadramento, livello e qualifica attribuiti al prestatore, sarà senza dubbio opportuno indicare la descrizione sommaria del lavoro; in merito alla lettera e) del medesimo comma 1, «data di inizio del rapporto di lavoro», considerato che lo svolgimento del lavoro occasionale è soggetto, di fatto, a limiti meramente economici (2.500 euro per prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore per anno civile), risulta fondamentale identificare correttamente il momento della "nascita" del rapporto.

Poiché i citati limiti economici, che identificano la natura occasionale del rapporto, sono riferiti all'anno civile, appare legittimo chiedersi se le prestazioni effettuate in più anni debbano essere considerate come facenti parte di un unico rapporto di lavoro o, al contrario, possano costituire più rapporti, autonomi, soggetti in tal caso ad ulteriore nuova informativa.

È infine lecito domandarsi se siano dovute al prestatore di lavoro occasionale anche le specifiche informazioni riguardanti gli «ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzato», poiché, tra le indicazioni rilevanti ai fini della gestione del rapporto di lavoro, potrebbe annoverarsi anche il sistema di gestione dei presto mediante la piattaforma telematica Inps.

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