Rapporti di lavoro

Ferie e tredicesima maturano anche durante i congedi parentali

di Gianfranco Nobis

Dal 13 agosto 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo 105/2022, di attuazione della direttiva Ue 2019/1158, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. La norma apporta sostanziali modifiche al Dlgs 151/2001 introducendo diverse novità, le quali sono state disciplinate dal punto di vista amministrativo attraverso il messaggio Inps 3066/2022.

Tra le modifiche di maggior rilievo spiccano l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio per il padre lavoratore della durata di 10 giorni, fruibile nell'arco temporale compreso tra i 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e fino ai 5 mesi successivi alla nascita, oppure l'estensione fino a 9 mesi ( in precedenza 6) dei periodi complessivamente indennizzabili a titolo di congedo facoltativo tra entrambi i genitori, con elevazione dell'età massima del bambino fino a 12 anni ai fini della relativa fruizione.

Il Dlgs 105/2022 riscrive anche il contenuto dell'articolo 34, comma 5, del Dlgs 151/2001 stabilendo che i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano una riduzione delle ferie, dei riposi, della tredicesima.La modifica consente dunque al lavoratore assente durante la fruizione del congedo, diversamente da quanto avvenuto fino al 12 agosto 2022, di maturare in modo pieno le ferie, i permessi annuali e i ratei di tredicesima mensilità, esattamente come già avviene per i periodi di congedo obbligatorio.

Tale nuova previsione, se da un lato concede maggiori tutele al lavoratore, motivate dalla necessità di raggiungere migliori livelli di conciliazione vita lavoro, dall'altra incide nella determinazione del costo del lavoro a carico delle imprese, il quale è destinato ad aumentare di circa il 7,0% durante l'anno di fruizione del congedo parentale. Un esempio può rappresentare in modo chiaro il fenomeno: prendendo a riferimento una lavoratrice o un lavoratore del settore commercio (Cisal-Anpit) inquadrati nel livello B1, e ipotizzando la fruizione di 6 mesi complessivi di congedo parentale dal primo gennaio 2023, grazie alle nuove previsioni si potrà beneficiare di ulteriori 11 giorni di ferie, maturando contestualmente ulteriori 6 ratei di mensilità aggiuntiva, per un valore complessivo di circa 1.900 euro. Tale somma, aumentata degli oneri contributivi, determina lato azienda un costo aggiuntivo nell'anno 2023, di circa 2.300 euro.

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