Rapporti di lavoro

Lavoro agile, la proroga del semplificato si abbina alla procedura ordinaria

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Durante l’iter di conversione del decreto Aiuti-bis (Dl 115/2022) il Senato ha introdotto l’articolo 25 bis, che proroga al 31 dicembre prossimo il lavoro agile semplificato (si veda il sole 24 ore di ieri). Questa procedura sembrava ormai uscita di scena lo scorso 31 agosto per lasciare spazio a quella ordinaria, prevista dalla legge 81/2017. La tesi, peraltro, appariva rafforzata dalla messa in funzione, da parte del ministero del Lavoro, della nuova procedura di comunicazione che, recependo una recente semplificazione, non prevede più la trasmissione dell’accordo firmato dall’azienda e dal lavoratore, come avveniva in passato.

L’introduzione della proroga dei termini del regime semplificato ha stupito gli addetti ai lavori in quanto era già stato deciso che le nuove comunicazioni, in via di prima applicazione, dovessero essere trasmesse entro il 1° novembre. Ora il nuovo articolo 25 bis contiene un mero differimento dei termini e, a parere di chi scrive, congela la messa a regime del sistema ordinario per un ulteriore arco temporale e con esso anche la nuova procedura. Resta, ovviamente, la possibilità per le imprese di avvalersene comunque, senza continuare a usufruire del regime semplificato sino a fine anno; va da sé che in tale circostanza resta valida la scadenza del 1°novembre.

Questa nuova situazione rimette in gioco le aziende che nelle comunicazioni semplificate già inviate avevano indicato quale scadenza del contratto il 31 agosto 2022. Quest’ultime, infatti, in caso di ulteriore accordo (per esempio, con decorrenza 1° settembre scorso) sono (o meglio erano) costrette alla trasmissione (al Ministero) del nuovo form entro il 1° novembre 2022, avvalendosi della procedura telematica di recente istituzione. I datori che si trovano nella situazione appena rappresentata possono effettuare una comunicazione telematica semplificata, avvalendosi della proroga, e indicare la data di decorrenza (ad esempio, il 1° settembre 2022) e quella di scadenza dell’accordo che si colloca oltre il 31 dicembre 2022 (ad esempio, il 31 dicembre 2023). Così facendo, se la fine del corrente anno segnerà l’uscita di scena del semplificato con passaggio al regime ordinario, non dovranno trasmettere di nuovo le comunicazioni in quanto i contratti di lavoro agile erano stati già comunicati e non si configura una variazione. In pratica, il modus operandi descritto pone tali aziende nella stessa condizione di quelle che nella comunicazione semplificata inviata prima del 31 agosto avevano indicato una scadenza che andava oltre tale termine (per esempio, il 31 dicembre 2023) e che, pertanto, non sono obbligate a comunicare nuovamente i lavoratori agili (si veda il Sole 24 ore del 28 agosto scorso).

Si ritiene che, alla data di superamento della procedura semplificata (oggi fissata al 1° gennaio 2023), troverà regolare applicazione il termine dei 5 giorni per l’inoltro delle comunicazioni riguardanti i nuovi contratti e le variazioni di quelli esistenti, così come specificato dal Lavoro con nota del 26 agosto 2022. Resta il fatto che, in caso di comunicazioni inviate oltre i 5 giorni, la sanzione prevista non può trovare applicazione in quanto né la legge né il decreto attuativo prevedono una scadenza esplicita. In tal senso, non si ritiene rilevante l’assimilazione, da parte del Ministero, del lavoro agile a una variazione del rapporto di lavoro con la conseguente identificazione della sanzione “per relationem”.

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