Rapporti di lavoro

L’esonero contributivo del 2% si duplica se si hanno due impieghi

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

L’Inps ha fornito ai datori di lavoro le istruzioni per l’applicazione dell’aumento dell'esonero contributivo dello 0,80%, previsto dalla legge di Bilancio 2022, che, con riferimento al solo secondo semestre di quest’anno, passa al 2% per effetto di quanto disposto dall’articolo 20 del Dl 115/2022.

Nel messaggio 3499/2022, l’istituto conferma - in linea di massima - i contenuti della circolare 43, pur limitandone la validità al 30 settembre. Dal 1° di ottobre, infatti, escono di scena i codici che sono serviti per indicare la riduzione dello 0,80%, che lasciano il posto a una nuova codifica. Inoltre viene prevista la regolarizzazione del pregresso (luglio, agosto e settembre 2022), che può essere effettuata avvalendosi dei flussi uniemens di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Tuttavia l’Inps approfitta dell’occasione per integrare e in parte rettificare la precedente circolare 43/2022, emanata a marzo e riferita allo 0,80 per cento.

Riguardo ai lavoratori cessati e/o sospesi (senza diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima) nel corso del 2022, viene precisato che il massimale utile per verificare l’applicabilità dell’esonero ai ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, considerando il valore di 224 euro per ogni mese (euro 2,692: 12). Potrebbe, quindi, essere necessario per i datori di lavoro rivedere i cedolini dei lavoratori i cui rapporti siano cessati prima di questa puntualizzazione.

Oltre a ciò, l’istituto si sofferma sui casi in cui vi siano variazioni del rapporto di lavoro (trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno o viceversa; o da tempo determinato a indeterminato). In simili circostanze, per verificare la spettanza dell'esonero, ci si deve riferire all'intera retribuzione imponibile del mese. Analoghe considerazioni valgono per i passaggi da un datore di lavoro a un altro, senza soluzione di continuità (articolo 2112 del Codicde civile). Diverso è il caso del lavoratore che intrattiene più rapporti di lavoro con diversi datori. L’istituto ricorda che, in tale evenienza, il massimale opera autonomamente e quindi ognuno dei datori di lavoro applicherà 2.692 euro. Lo stesso dicasi per le ipotesi di lavoratori contemporaneamente titolare di rapporti di lavoro presso il medesimo datore ma denunciati su distinti e autonomi flussi contributivi.

Rileviamo, inoltre, che viene offerta ad alcune aziende la possibilità di far annullare delle note di rettifica. Il riferimento è a coloro che hanno applicato l’esonero dello 0,80% a gennaio e/o e febbraio 2022, esponendo il contributo dovuto al netto della riduzione (comportamento non in linea con la circolare 43/2022). In tale ipotesi i sistemi automatizzati dell’Inps sono predisposti per emettere una nota di rettifica a debito del datore di lavoro, per la quota di contribuzione (0,80%) che risulta non versata. Per annullarla, si deve inviare una variazione sul mese interessato (o su entrambi) seguendo le regole di redazione indicate nel messaggio consentendo, così, il ricalcolo della rettifica con l’azzeramento delle differenze.

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