Rapporti di lavoro

In vigore il decreto sull’obbligo di formazione per i lavoratori in Cigs

di Marcello Mello

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 227/2022 del 28 settembre 2022, il decreto 2 agosto 2022 del ministero del Lavoro recante le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie. Il provvedimento è entrato in vigore il 29 settembre 2022.

I lavoratori in Cigs, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, sono tenuti a partecipare, laddove previste dalla legge o qualora siano pattuite nel verbale di accordo sindacale, a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante i fondi paritetici interprofessionali.

I progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza ovvero incrementare l'occupabilità del lavoratore anche in funzione di processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà.

Tali progetti possono essere cofinanziati dalle Regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.

In particolare, per espressa previsione dell'articolo 3, i progetti devono contemplare:

a) le esigenze formative collegate al programma di intervento dell'integrazione salariale straordinaria ai fini della ripresa a regime dell'attività lavorativa in azienda;

b) le modalità di valorizzazione del patrimonio delle competenze possedute dal lavoratore, ove pertinente, anche attraverso servizi di individualizzazione o validazione delle competenze;

c) le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del repertorio nazionale (articolo 8 del Dlgs 13/2013).

I progetti formativi o di riqualificazione devono, infine, prevedere, a conclusione del percorso formativo, il rilascio di una attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento.

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