Rapporti di lavoro

Niente compenso e riposi al dipendente in Cig impegnato al seggio elettorale

di Cristian Callegaro

Con il cedolino paga riferito alla mensilità di settembre 2022 gli addetti ai lavori potranno avere l'esigenza di gestire i permessi elettorali, usufruiti da coloro che sono stati impegnati nelle operazioni di voto presso i seggi. Al di là della normativa strettamente relativa ai permessi elettorali, in questa sede si vuole evidenziare anche il rapporto tra gli stessi e la cassa integrazione.

Per quanto riguarda i permessi elettorali, in sintesi le regole da applicare nel cedolino paga sono le seguenti. Al lavoratore che ha svolto le operazioni presso i seggi deve essere garantito:
- lo stesso trattamento economico che sarebbe spettato in caso di effettiva prestazione lavorativa, per i giorni lavorativi trascorsi al seggio;
- un'ulteriore retribuzione (pari a una giornata di retribuzione) o un riposo compensativo, per i giorni non lavorativi o festivi trascorsi ai seggi per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Confcommercio, con nota del 2006, per aziende che applicano il Ccnl terziario, distingue l'ipotesi del dipendente che lavora su 6 giorni da quella del dipendente che lavora su 5 giorni. Nel primo caso (in genere dal lunedì al sabato), al lavoratore che svolge le operazioni elettorali dal sabato al lunedì va indennizzata (quota aggiuntiva o riposo compensativo) la sola domenica, poiché il sabato e il lunedì sono giorni lavorativi e in quanto tali retribuiti normalmente.

Nel secondo caso (in genere dal lunedì al venerdì), al lavoratore che svolge le operazioni elettorali dal sabato al lunedì va indennizzata la sola domenica, in quanto il sabato non dà diritto al recupero perché viene contrattualmente considerato giornata lavorativa a zero ore.

Per quanto riguarda il rapporto tra permessi elettorali e cassa integrazione, si richiamano in breve sia la posizione di Confindustria sia quella della giurisprudenza.

In particolare, secondo Confindustria, il diritto di assentarsi e il trattamento economico garantito al lavoratore che svolge le operazioni presso i seggi presuppongono che il rapporto di lavoro sia in essere e le obbligazioni contrattuali siano dovute e non risultino sospese.

Queste condizioni non si realizzano quando al lavoratore sia già stata comunicata, secondo le prassi e con le modalità aziendalmente in uso, la sospensione dal rapporto di lavoro per effetto dell'intervento della cassa integrazione guadagni. E' da ritenersi, pertanto, che, qualora la sospensione sia già stata programmata e preventivamente comunicata ai lavoratori, il datore di lavoro non debba corrispondere alcun compenso né per le giornate non lavorative e festive né per quelle che sarebbero state lavorative. Per il periodo relativo alle operazioni elettorali, il lavoratore avrà invece diritto a percepire i trattamenti di cassa integrazione guadagni poiché l'attività prestata presso i seggi elettorali non viene dall'Inps equiparata al lavoro.

La Corte di cassazione, attraverso la sentenza 29744/2018, ha avuto nodo di precisare, con riferimento – nello specifico – al riposo compensativo, che la richiamata disciplina dell’articolo 1 della legge 69/1992 non possa trovare applicazione, anche solo in via estensiva, nell'ipotesi in cui il lavoratore impegnato nello svolgimento di funzioni elettorali si trovi in cassa integrazione e cioè in una situazione nella quale le reciproche obbligazioni principali a carico delle parti del rapporto di lavoro, costituite dalla prestazione dell'attività di lavoro e dalla corresponsione della retribuzione, sono sospese. Infatti, la sospensione dell'obbligo lavorativo per il dipendente, nel periodo di espletamento delle operazioni elettorali, rende incongruo il riconoscimento del diritto al riposo compensativo, istituto tradizionalmente destinato a "compensare" la maggiore onerosità dell'attività prestata in giorno festivo o non lavorativo in funzione del recupero delle energie psico-fisiche del dipendente. Pertanto, il lavoratore non avrà diritto né a retribuzione, né a riposo compensativo, per la domenica, atteso che nella Cig sono sospese le obbligazioni.

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