L'esperto rispondeAdempimenti

Quando scatta la doppia iscrizione a Inps ed Enpals

di Alberto Rozza

La domanda

Per un lavoratore dipendente iscritto al Fpld dell’Inps , assunto nel settore metalmeccanico, anche se in aspettativa non retribuita, esiste l’obbligo dell’ulteriore iscrizione al Fpls dell’Enpals, considerando i compensi percepiti per prestazioni artistiche rientranti nel mondo dello spettacolo?

Come ricordato dall’Inps, nel settore dello spettacolo l’obbligo assicurativo sorge per effetto del mero svolgimento di una delle attività artistiche, tecniche o amministrative analiticamente riportate nel Dlgs C.P.S. 7018/1947 che regola l'assicurazione Ivs dello spettacolo (legge istitutiva del soppresso Enpals), non assumendo rilievo, peraltro, la natura dell’attività svolta dal datore di lavoro. Questo obbligo deve essere assolto dal soggetto che si avvale della prestazione lavorativa, sia esso il datore di lavoro che stipula un contratto di lavoro subordinato con il lavoratore, ovvero un committente che scrittura o ingaggia un lavoratore autonomo, prescindendo, pertanto, dalla natura del rapporto di lavoro instaurato. In ogni caso non va dimenticato che l’art.1, c. 188 della Legge 296/2006 ha stabilito che “Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate (…) da coloro che svolgono un’attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro. L'Enpals, sul punto, con la circolare 2/2008 aveva precisato che l'obbligo contributivo verso una gestione pensionistica obbligatoria diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, deve sussistere nel medesimo periodo di svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo unico, comma 188, L. n. 296/2006. In sostanza, è possibile fruire dell’esonero di cui all'art. 1, c. 188 della L. n. 296/2006, soltanto se il lavoratore nello stesso periodo deve versare i contributi sia ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo sia all'Enpals. Nel caso in esame però l’esonero non può trovare applicazione perché l’obbligo contributivo è sospeso dato che il lavoratore è in aspettativa non retribuita, con la conseguenza che i compensi percepiti per le prestazioni artistiche dovranno essere interessati dall'obbligo contributivo alla gestione ex Enpals.

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