L'esperto rispondePrevidenza

Pensione diretta reversibilità a figlio inabile

di Gremigni Pietro

La domanda

Morto il padre, titolare di pensione diretta, nell’anno 2012, al coniuge e al figlio inabile, veniva riconosciuta giusta reversibilità. Qualora il figlio inabile al lavoro, percettore di indennità di accompagnamento e pensione di invalidità civile, successivamente alla morte del padre, decida di intraprendere un attività professionale, in forma autonoma, perderà il diritto a percepire la pensione di invalidità civile, se per l'anno 2019, dichiarerà più di 16.814,34 € assoggettabili ai fini Irpef. Tale diritto potrà essere ripristinato negli anni successivi? Quanto alla pensione ai superstiti, valgono li stessi limiti maggiorati dell’ importo dell’indennità annuale di accompagnamento? La reversibilità non potrà essere riattivata, giusto?

La pensione di invalidità civile potrà essere richiesta nuovamente dall'interessato presentando la domanda all'INPS e allegando il certificato di invalidità in corso di validità. Per la pensione ai superstiti l’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 subordina il riconoscimento del diritto alla pensione in favore dei figli ed equiparati di età superiore ai 18 anni, inabili, alla sussistenza in capo ad essi, alla data del decesso del genitore, del requisito della vivenza a carico del deceduto. Una volta acquisita la pensione ai superstiti da parte del figlio inabile in base alla legge (art. 22 legge 903/1965) lo stato di inabilità richiesto per il diritto a pensione ai superstiti, presuppone che il soggetto a causa dell’infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (INPS circ. 185/2015). Pertanto lo svolgimento di attività lavorativa comporta la perdita del diritto, salvo che si tratti di attività lavorativa subordinata svolta per finalità terapeutiche presso le cooperative sociali in base all'art. 46 della legge 31/2008 (v. INPS circ. 15/2009).

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