L'esperto rispondeRapporti di lavoro

L’incentivo donna non è cumulabile con il bonus sviluppo Sud 2019

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

La fruizione dell’incentivo per assumere (anche a termine) lavoratrici, previsto dall’articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012, è ostativo o no a una eventuale e successiva richiesta di sgravio contributivo fino a 8.060 euro per 12 mesi, disciplinato dal Decreto Anpal 178/2019 (incentivo occupazione sviluppo Sud), in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, nello stesso 2019? Non si chiede se vi sia una cumulabilità tra i due diversi incentivi, ma se è possibile la fruizione di entrambi (il primo per sei mesi di tempo determinato, il secondo per la trasformazione a tempo indeterminato) in modo separato, ma continuativo.

Le agevolazioni previste dai commi da 8 ad 11 della legge 92/2012 (riduzione contributiva del 50% da dodici a diciotto mesi) spettano in relazione a ciascuna categoria di lavoratori (tra questi le donne di qualsiasi età, residenti in area svantaggiata e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi). Il decreto direttoriale Anpal citato prevede espressamente (articolo 8) la cumulabilità dell’incentivo Occupazione Sud, «nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato, con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni». (articolo 8 comma 3). Poiché la agevolazione di cui alla legge 92/2012 non è un incentivo «introdotto ed attuato» dalle Regioni del Mezzogiorno, sembrerebbe esclusa la coesistenza o la cumulabilità.

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