L'esperto rispondeContrattazione

Ore viaggio CCNL Metalmeccanica Industria

du Callegaro Cristian

La domanda

Il dipendente lavora 5 gg/sett. dal lun. al ven. Alcune settimane per raggiungere il luogo di lavoro di trasferta gli viene chiesto di partire il sabato o la domenica in relazione alla distanza da percorrere (solitamente in auto aziendale). Le ore di viaggio del sabato o della domenica, che possono anche essere 9/10 ore (nei quali comunque non effettua alcuna attività lavorativa) devono essere alternativamente: a) non retribuite in quanto non rappresentano orario di lavoro? b) retribuite solo all'85% in quanto in quei giorni non c'è coincidenza con il normale orario di lavoro? c) retribuite al 100% quelle coincidenti con l'orario di lavoro teorico di 8 ore (eventualmente maggiorate con straord. o fest.) e le eccedenti al 85%?

In materia di tempo di viaggio, il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti stabilisce che “(...) al lavoratore comandato in trasferta, ad esclusione del personale direttivo, spetta un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall'azienda, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure: a) la corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere di origine; b) la corresponsione di un importo pari all'85 per cento per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 7, Sezione quarta, Titolo III (lavoro straordinario, notturno e festivo)”. Sulla base della disposizione contrattuale, ne deriva che: • per le ore viaggio coincidenti con l'eventuale orario giornaliero normale (art. 5 del c.c.n.l.) previsto nella relativa giornata spetta la normale retribuzione; • per le ore viaggio eccedenti l'orario giornaliero normale di cui al punto precedente compete un importo pari all'85% della retribuzione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©