L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Cessazione dell'attività e licenziamento del lavoratore in congedo straordinario

di Marrucci Mauro

La domanda

Un'azienda intende cessare al 31.12.2018 la propria attività. I dipendenti verranno licenziati. Uno di questi è in congedo straordinario disabili fino al 2020. Si chiede se il licenziamento del lavoratore in congedo può aver effetto dal 31.12.2018, come ci si regola per il preavviso?

In caso di cessazione dell’attività l’azienda può legittimamente licenziare tutto il personale compreso il lavoratore in congedo straordinario per ragioni esterne al congedo medesimo quale quelle di carattere economico o organizzativo, tra cui rientra anche la cessazione dell’attività. In questa prospettiva si è indirizzata anche Cass. n. 5425/2016 secondo la quale il diritto alla conservazione del posto di lavoro del dipendente collocato in congedo straordinario, per la necessità di prestare assistenza ad un congiunto in situazione di disabilità grave, pone un divieto al licenziamento fondato sulla fruizione del congedo medesimo ed è finalizzato a garantire al lavoratore la certezza di un trattamento economico e di sostegno per il periodo di assistenza, analogamente a quanto avviene per la malattia. Ne consegue che il recesso datoriale intimato al lavoratore per ogni altra causa, diversa e legittima, durante la fruizione del congedo, non è nullo, bensì, al più, inefficace fino al termine dello stesso. Ciò premesso, al dipendente potrà essere comunicato il preavviso anche in costanza di congedo nei limiti delle previsioni contrattuali. In caso di mancata comunicazione preventiva gli dovrà essere pagata l’indennità sostitutiva di preavviso.

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