L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Variazione del part time e maternità

di Josef Tschoell

La domanda

Buongiorno, con la presente siamo a sottoporre il seguente quesito: premesso che una parrucchiera (con 4 dipendenti in forza) ha una lavoratrice (assunta a 39 ore settimanali) gravida in pre-maternità dal 9 maggio 2019 e che quest'ultima a suo tempo il 28 dicembre 2018 aveva sottoscritto il passaggio da 39 ore a 20 ore settimanali dal 1° luglio 2019; precisando che la sostituta sarà assunta a 20 ore settimanali e si vorranno chiedere i benefici contributivi. Siamo a porre il seguente quesito: gli importi di pre-maternità, maternità obbligatoria, post-obbligatoria e facoltativa anticipatati dal datore di lavoro (per conto dell'Inps) dovranno fare riferimento alla retribuzione delle 39 ore oppure 20 ore?

L’Inps ha precisato nel msg. n. 19373/1997 gli aspetti per il calcolo della retribuzione media giornaliera nell'ipotesi di variazioni successive dell'orario di lavoro. L’Istituto previdenziale ha chiarito che qualora le vicende del rapporto di lavoro prevedono che nel corso dell'evento l'orario contrattuale subisca una pluralità di variazioni ad esempio per passaggi part-time/full time e viceversa, il suddetto ridimensionamento della retribuzione, avverrà ogni qualvolta si verifica la variazione contrattuale dell'orario di lavoro e della relativa retribuzione. Dunque per il periodo dove è stato fissato un orario di lavoro settimanale di 39 ore il calcolo avverrà secondo tale parametro. Invece, dal 1° luglio 2019 il parametro di calcolo dell’indennità di maternità saranno le 20 ore settimanali.

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