di Di Liberto Marco

La domanda

A seguito di dimissioni da parte del lavoratore ancora sotto infortunio può il datore di lavoro procedere alla chiusura del rapporto di lavoro stesso alla data di decorrenza delle dimissioni stesse (data decorrenza 1° aprile 2019, certificato medico di infortunio a tutto il 28 aprile 2019) ?

Occorre premettere che se nel corso di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il lavoratore rassegni le proprie dimissioni, egli dovrà rispettare il periodo di preavviso fissato dal contratto collettivo applicato a tale rapporto, continuando a lavorare sino alla data di scadenza di tale periodo, salvo che non si tratti di dimissioni per giusta causa, che producono invece effetto immediato all'atto della loro ricezione da parte del datore di lavoro. In merito all'efficacia sospensiva della malattia o dell'infortunio, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha recentemente aderito al principio dell'efficacia meramente obbligatoria del preavviso dopo un lungo dibattito giurisprudenziale in materia, aveva sancito che “il comma 2° dell'art. 2110 c.c., riguardante la prosecuzione del rapporto ed il divieto di licenziamento durante il periodo di malattia, è diretto ad assicurare al lavoratore un trattamento economico ed assistenziale durante la malattia, e si estende anche all'ipotesi in cui sia stata esercitata da una delle parti la facoltà di recesso e penda il periodo di preavviso" (così, per tutte, Cass. n. 4915/1983), precisando inoltre che “Tale periodo rimane pertanto sospeso fino alla guarigione del lavoratore o fino alla scadenza del periodo di comporto" (così, per tutte, Cass. n. 451/1981; Cass. 27.6.2003 n. 10272; Cass. 30.8.2004 n. 17334). Una recente pronuncia della Suprema Corte (ordinanza del 26 ottobre 2018, n. 27294) ha riaffermato il principio sopra citato, ricordando che secondo il più recente orientamento della Corte (Cassazione civile, sez. lav., giugno 2017, n. 13988; Cassazione civile, sez. lav., 17 gennaio 2017, n. 985; Cassazione civile, sez. lav., 30/09/2013, n. 22322; Cass. 4 novembre 2010, n. 22443; Cass. 21 maggio 2007, n. 11740), l’art. 2118 cod. civ. attribuisce al preavviso di licenziamento un’efficacia meramente obbligatoria, con la conseguenza che nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto di lavoro si risolve altrettanto immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, ma precisando "a meno che la parte recedente, nell’esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l’efficacia sino al termine del periodo di preavviso". In ragione di quanto precede, qualora le dimissioni sopravvengano durante il periodo in cui il lavoratore è assente dal lavoro in stato di infortunio, le dimissioni, ove ritualmente rassegnate attraverso la procedura telematica prevista per legge, produrranno i propri effetti allo scadere del periodo di infortunio, momento dal quale ricomincerà a decorrere il periodo di preavviso contrattualmente previsto. In ragione di quanto precede, pertanto, nel caso di specie il periodo di preavviso ricomincerà a decorrere solo a seguito della cessazione del periodo di infortunio, ovvero dal 29.4.2019.

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