L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Assunzione dipendente senza luogo di lavoro fisso

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Un società che si occupa di installazione di impianti fotovoltaici che applica il ccnl Elettrici, ha la necessita di assumere personale qualificato come Ingegneri che si occupino della ricerca di terreni in varie aree Italiane. La società ha attualmente aperto la sola sede legale e non avendo individuato ancora zone dove poter aprire unità produttive e quindi anche le relative posizioni Inail. Può essere assunto un dipendente con le posizioni inerenti alla sede legale, ma lavorare completamente in altra città? Ooppure è possibile applicare per questa tipologia di lavoratopre lo smart working? Come può essere assunto e inquadrato un dipendente che non ha un luogo di lavoro stabilito e non vi è alcuna sede dell'azienda?

La fattispecie descritta nel quesito sembra rientrare nella nozione di "trasfertista abituale" o “lavoratore itinerante”, intendendo per tale il lavoratore subordinato destinato a svolgere sistematicamente e professionalmente la propria attività quasi interamente al di fuori dalla sede aziendale (es Cass. 15 ottobre 2015, n. 20833). In proposito, dopo numerosi contrasti interpretativi circa la distinzione della trasferta abituale dalla trasferta occasionale, il legislatore, con interpretazione autentica del comma 6 dell’articolo 51 TUIR operata con il decreto legge 193 del 2016, ha chiarito che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal suddetto comma 6 (trasfertisti abituali) sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti tre condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro (elemento formale); b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente (elemento sostanziale); c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione "in misura fissa", attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta (elemento retributivo). Il regime fiscale e contributivo di cui al citato comma 6 prevede la imponibilità limitata al 50% degli importi corrisposti. In caso di mancata contestuale esistenza di tutte le predette condizioni, non è applicabile la disciplina di cui al comma 6, ma è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51 (esenzione totale). Tale ultima ipotesi però non sembra concretamente applicabile dal momento che, come indicato nel quesito, manca una sede di lavoro.

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