L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Base di computo disabili, azienda edile

di Josef Tschoell

La domanda

Ai fini dell'esclusione dalla base di computo, prevista dall'articolo 5 comma 2 della legge 68/1999, viene riportata l'indicazione (tra le altre): "Rimangono esclusi dal computo di cui all'art. 3: i datori di lavoro del settore edile, per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore". Nel caso di azienda edile, con presenza fissa di impiegati tecnici all'interno del cantiere (prestano attività lavorativa all'interno di un box), questi sono da ritenersi esclusi, in quanto rientranti nel "personale di cantiere"?

Il Ministero del lavoro ha chiarito nella nota n. 2256/2008 che l'espressione personale di cantiere non è riferita a specifiche mansioni e/o profili di lavoratori, ma è da intendersi riferita alla generalità dei dipendenti che operano all'interno del luogo in cui si effettuano i lavori del settore edile. Di conseguenza i datori di lavoro del settore edile, con esclusivo riferimento al periodo di attività del "cantiere", dovranno escludere dalla base di computo (su cui calcolare l'obbligo di assunzione di persone disabili) i dipendenti adibiti ad attività lavorativa all'interno del cantiere. Sembra, dunque, che si possano escludere i lavoratori descritti nel quesito. In ogni caso si segnala che in una nota più recente (n. 11/2015) il Ministero non ha dato parere favorevole all’esclusione dalla base di computo per le attività di cui all’art. 147 e ss. del D.P.R. 207/2010 (direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere, coordinatore per l’esecuzione dei lavori).

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