L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Il calcolo dei contributi per chi ha attività commerciale e un periodo di lavoro dipendente

di Salvatore Magistri

La domanda

Un soggetto iscritto alla gestione Inps commercianti, ha chiesto l’esonero contributivo per il 2018 per i mesi da giugno a novembre 2018 per lavoro subordinato full time. Il contribuente in sede di dichiarazione, dichiara redditi derivanti sia da attività d’impresa che da lavoro autonomo, cioè un quadro RH derivante da attività di maestro di sci associato ed un altro quadro RH derivante in qualità di socio accomandante di una sas commerciale nella quale non presta alcun tipo di attività/lavoro. Ai fini della compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi come ci comportiamo? Il reddito dichiarato in RH da assoggettare a contribuzione è il totale dei redditi o il reddito annuale rapportato ai sei mesi di iscrizione?

L’obbligo contributivo per gli esercenti attività commerciali decorre dal 1 gennaio 1965 ai sensi della Legge 613 del 22 luglio 1966, l’assetto complessivo della gestione commercianti è stato poi ridisegnato dalla legge 662 del 23 dicembre 1996. Ai fini della compilazione del quadro RR L’INPS ha fornito le istruzioni (Circolare INPS n. 82 del 14/06/2018) per la compilazione del quadro RR del modello redditi 2019-PF al quale devono attenersi tutti i soggetti iscritti alla gestione dei commercianti. L’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali è dato dal reddito d’impresa conseguito nel 2018 al netto di eventuali perdite dei periodi precedenti, scomputate nel reddito dell’anno. Per i soci di Srl. Iscritti alle gestioni commercianti o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della Srl. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota di reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. Ciò premesso si indicano di seguito gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, dichiarati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate) Quanto al quesito principale del contribuente, si presume dal testo della domanda che il contribuente sia tenuto alla contribuzione commercianti per l’attività di maestro di sci; ancorché non si comprendono dal quesito maggiori dettagli circa tale situazione fiscale e contributiva, anche con riferimento all’organizzazione giuridica della stessa (società e tipo di partecipazione). Il contribuente, inoltre, dichiara di aver sospeso la posizione alla gestione commercianti essendo stato per una parte dell’anno 2018 lavoratore subordinato a tempo pieno. A tal proposito si ricorda il contenuto della circolare Inps, in materia di sospensione contributiva (Circolare INPS n. 147 del 2/11/2004) che testualmente recita: Nel terzo ed ultimo caso (ndr iscrizione alla gestione e svolgimento di attività di lavoro subordinato), in cui il soggetto, stagionalmente impegnato in attività commerciale, si dedichi, in altri mesi dell’anno, ad una diversa attività in qualità di lavoratore dipendente (o di collaboratore coordinato e continuativo) si avrà una iscrizione nella gestione relativa alla attività predetta per i mesi in questione, mentre nella rimanente parte dell’anno l’interessato sarà iscritto nella gestione commercianti. Questa circolare sembra già qualificare la soluzione al quesito proposto, stabilendo che il lavoro subordinato, inoltre a tempo pieno, escluda l’iscrizione nella gestione commercianti e quindi l’obbligo di contribuzione che ne deriva. Di conseguenza, dal momento della dichiarazione di sospensione dell’attività alla gestione commercianti e per tutto il periodo di durata della stessa, l’INPS, non potrebbe pretendere il pagamento del predetto obbligo, a meno che non provi, in giudizio di accertamento la fondatezza della pretesa retributiva, ossia l’effettiva sussistenza dello svolgimento da parte dell’assicurato di una effettiva attività lavorativa; ma questa prova sarebbe molto difficile da mettere in atto perché l’INPS dovrebbe dimostrare che il rapporto di lavoro subordinato è simulato e non effettivo. Nel caso specifico, inoltre, considerato che il reddito oggetto di contribuzione previdenziale Gestione Commercianti sembrerebbe derivare dall’attività di maestro di sci associato, si riportano di seguito alcune casistiche - utili all’inquadramento della situazione effettiva - come sono state precisate con il messaggio INPS n. 20027 del 05/12/2012, di seguito riportato: a) maestro di sci libero professionista titolare di partita iva: iscrizione Inps deve valere per tutto l’anno senza la possibilità di sospensione/cancellazione b) maestro di sci associato a scuola di sci costituita in forma di associazione professionale non titolare di partita iva: iscrizione inps con possibilità di cancellare la posizione a fine stagione (30aprile) e di effettuare una nuova iscrizione all’inizio della stagione successiva (1 dicembre). c) maestro di sci associato a scuola di sci costituita in forma di società semplice iscritta alla CCIAA: iscrizione inps con obbligo di versamento contributivo per l’intero anno, infatti la possibilità di limitare la contribuzione al periodo invernale e/o stagionale non è praticabile in quanto condizionata dalla iscrizione alla CCIAA della Scuola Sci cui il maestro di Sci aderisce ed pertanto dovuta per l’intero anno. d) maestro di Sci non titolare di p.iva- libero professionista o associato a Scuola di Sci comunque costituita (associazione o società semplice) ed iscritto o meno a CCIAA con inquadramento previdenziale sia in veste di lavoratore dipendente (Attività prevalente) che in veste di autonomo (professionista, artigiano, commerciante): nessun obbligo di iscrizione Inps in veste di Maestro di Sci presso la gestione commercianti e nessun obbligo di versamento sulla base del principio della prevalenza, ne casi in cui questa situazione sia effettivamente riscontrata. Nel quesito posto non è chiaro a quale delle precedenti situazioni il contribuente debba fare riferimento, pertanto e nei limiti delle precisazioni sopra riportate, in caso di sussistenza di esclusione dalla contribuzione nel quadro RR si potrà inserire il totale dei redditi soggetti a contribuzione compilando due righe una per ciascun periodo di obbligo di pagamento; la prima riga per il periodo di obbligo che va da gennaio a maggio e l’altra per il periodo di obbligo relativo al mese di dicembre.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©