L'esperto rispondeRapporti di lavoro

GPS e contestazione disciplinare

di Rossella Schiavone

La domanda

Dal gps risultano spostamenti di un dipendente fuori dall'orario di lavoro e in determinate giornate non lavorative. In particolare, il dipendente si recava autonomamente e con il mezzo aziendale presso vari luoghi al fine di svolgere un'attività lavorativa autonoma e concorrenziale con la società datrice. Chiedo se sia possibile trattandosi di attività extra-lavorativa utilizzare i dati gps come prova regina nella contestazione disciplinare ed in un futuro giudizio.

Fino alla modifica dell’art. 4, Legge n. 300/1970, ad opera del Jobs Act era generalmente vietato utilizzare le informazioni raccolte con sistemi che permettono un controllo a distanza dei lavoratori per contestare sanzioni disciplinari ai dipendenti (gli stessi provvedimenti autorizzativi dell’Ispettorato lo vietavano espressamente). Tuttavia si registrava un orientamento giurisprudenziale - contrario che riteneva tali informazioni utilizzabili ai fini disciplinari purché il sistema fosse stato legittimamente installato (quindi previo accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato); - che riteneva ammissibili anche le informazioni illecitamente raccolte (senza quindi previo accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato) ai fini della contestazione di un reato. Dal 24 settembre 2015 la situazione è cambiata in quanto, ai sensi del nuovo comma 3, art. 4, Stat. Lav., le informazioni raccolte grazie all’utilizzo di impianti audiovisivi o di altri strumenti che permettono il controllo a distanza dei lavoratori sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro e, quindi, anche ai fini disciplinari, a condizione che: - sia rispettato il comma 1 dell’art. 4 - e quindi il sistema sia stato oggetto di accordo con le RSA/RSU o sia stato autorizzato dall’Ispettorato competente - o il comma 2 quando trattasi di strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze; - sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, ovvero sia stata predisposta apposita policy (trattasi di un disciplinare interno redatto in modo chiaro e senza formule generiche, pubblicizzato adeguatamente verso i singoli lavoratori, nella rete interna, mediante affissioni sui luoghi di lavoro con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, ecc., e sottoposto ad aggiornamento periodico, sulla falsa riga della policy per internet e la posta elettronica suggerita dal Garante per il trattamento dei dati con le linee guida del 2007) che, per esempio e con riferimento alle modalità d’uso dei mezzi aziendali dove sia installato il GPS, chiarisca che il mezzo non possa essere utilizzato per motivi non attinenti alla prestazione lavorativa, al di fuori dell’orario di lavoro, ecc.; - sia rispettato quanto disposto dalla normativa privacy (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 101/2018). Con specifico riferimento ai GPS, si rammenta, inoltre, che questi, come chiarito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 2/2016, in linea di massima ed in termini generali, rappresentano un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro, per cui possono essere installati dai datori di lavoro solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro. Tuttavia, solo in casi del tutto particolari - qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti), ovvero l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.) – si può ritenere che gli stessi finiscano per “trasformarsi” in veri e propri strumenti di lavoro e pertanto si possa prescindere, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall’intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge.

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