L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Conservazione documenti lavoro

di Rozza Alberto

La domanda

Un datore di lavoro con più sedi lavorative oltre alla sede legale, anch’essa sede lavorativa, dove deve conservare e mettere a disposizione degli enti preposti alle verifiche la documentazione (lettere assunzione in servizio, unilav, comunicazioni Inps, Inail , Dtl, fascicoli sicurezza e prevenzione ambienti di lavoro), dei propri dipendenti, alcuni dei quali per contratto svolgono il proprio lavoro presso più sedi?

Come stabilito dall'art.40 del DL 112/2008 (L. 133/2008), che ha modificato l’art. 5 della Legge 12/1979 rubricato “tenuta dei libri e dei documenti di lavoro”, i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti individuati dalla citata Legge. Pertanto i documenti di lavoro possono essere conservati sia presso l’azienda (da intendersi come sede legale) sia presso il consulente del lavoro, previa apposita delega. Invece, per quanto riguarda i documenti relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro, si ritiene che gli stessi debbano essere tenuti presso ciascuna sede cui viene svolta l’attività lavorativa dato che l’art. 53 del D.Lgs. 81/2008 al comma 3 stabilisce che “Nel caso in cui le attività del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l'accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalità criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili”.

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