Contributi previdenziali e rivalsa del datore
Si premette che i contributi previdenziali possono essere interamente a carico del datore di lavoro o ripartiti (in misura differenziata o paritetica) tra datore di lavoro e lavoratore. L’onere del pagamento è posto, di norma, a carico del datore di lavoro, che ha diritto di esercitare la rivalsa delle quote di contributo a carico dei lavoratori, trattenendone il relativo ammontare dalla retribuzione corrisposta. Non è ammessa, in via di principio, la rivalsa cumulativa di contributi arretrati (artt. 19 e 23, L. 218/1952; v. anche Cass. 18027/2014 e 22379/2015), salvo che si tratti dei conguagli di retribuzione dovuti per legge o per contratto con effetto retroattivo. Ciò posto, qualora il datore di lavoro intenda farsi carico dell’intera contribuzione INPS obbligatoria, dovrà corrispondere un compenso aggiuntivo al fine di annullare la trattenuta contributiva del dipendente. Si dovrà, in sostanza, sostenere un costo aggiuntivo (si tratta di un benefit) che determinerà non solo un maggiore imponibile fiscale ma anche contributivo.