L'esperto rispondeAdempimenti

Le comunicazioni all’Inail per i soci dell’azienda

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Nel caso di un lavoratore dipendente che in costanza di rapporto di lavoro diventa socio e successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, continua a prestare la propria opera in azienda in quanto socio, o perché componente del consiglio di amministrazione-collegio sindacale, si chiede quale comunicazione vada fatta all’Inail. La sola denuncia di variazione del legale rappresentante, implica automaticamente l’assicurazione dello stesso?

In base all’articolo 4, co. 7, del TU DPR 1124/1965, i soci di ogni tipo di società, comunque denominata, costituita o esercitata, che esercitano un’attività rischiosa, sono soggetti assicurati all’ Inail. Anche i soci amministratori sono compresi nell'obbligo assicurativo se nell'esercizio delle attività rischiose operano in via abituale con rapporto di dipendenza - almeno funzionale - dalla società datrice di lavoro. La dipendenza funzionale consiste in un apporto di collaborazione caratterizzato dalla professionalità, sistematicità ed abitualità (non è necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà). Poiché il soggetto risulta già assicurato all’Inail, in base alle ordinarie regole eventuali comunicazioni dovranno essere effettuate all’Istituto con modalità telematiche solo nel caso in cui si sia verificata una modificazione o estensione del rischio in relazione al tipo di lavorazione svolta, macchinari utilizzati e così via.

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