Permessi art. 66 ccnl scuole materne Fism
All’articolo 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle scuole materne non statali FISM è previsto che “il dipendente può usufruire nell'anno scolastico, fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi anche in frazioni orarie, di permessi retribuiti così suddivisi: - 3 giorni per lutto: per il coniuge, per parenti entro il 2° grado conviventi; - 2 giorni per motivi personali: per visite mediche e specialistiche, nonché per cure dentarie e piccoli interventi sanitari comportanti disagio o stress prolungato, ovvero aventi carattere di urgenza e non programmabili, su produzione di documentazione; - 5 giorni per altri motivi personali e/o relativi a familiari entro il 2° grado di parentela quali necessità di carattere medico (analisi, visite, accertamenti sanitari, infortuni, ricoveri), nascite, matrimoni, su produzione di documentazione o di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000”. Per quanto riguarda i familiari (entro il 2° grado), i permessi possono riguardare, tra le altre, necessità di carattere medico, quali analisi, visite, accertamenti sanitari, infortuni ricoveri. Da un punto di vista letterale, si ritiene che l’assistenza a domicilio per la malattia del bambino possa essere esclusa dalle cause contemplate dal contratto collettivo, a meno che non si faccia riferimento ad attività accessorie alla stessa (quali, per esempio controlli sanitari). In ogni caso, si ritiene che l’azienda possa concedere discrezionalmente i permessi, quale condizione di miglior favore.